L’INTERROGAZIONE DEL SENATORE MILZIADE CAPRILI AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

“Premesso che:

- il Direttore dell’Unità Operativa Beni Demaniali dell’Agenzia del Demanio, con nota del 21 gennaio u.s. (Prot. 2008/3015/DAO-CO/BD), ha reso noto di aver segnalato alla Procura Generale della Corte dei Conti la non omogenea applicazione, sull’intero territorio nazionale, dei nuovi criteri di quantificazione dei canoni demaniali da ultimo modificati con l’articolo 1, commi da 250 a 257, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);

- in seguito all’approvazione delle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 relative ai canoni demaniali marittimi turistico ricreativi, l’Agenzia del Demanio avrebbe avviato il confronto con le Regioni, provvedendo altresì a comunicare agli uffici periferici le linee guida per l’applicazione delle nuove norme, acquisendo la condivisione degli organi di vertice del Ministero dell’Economia e delle finanze. Tuttavia, come ha sottolineato la stessa Agenzia del Demanio, si è dovuto riscontrare a livello locale la mancata applicazione, totale o parziale, della citata normativa;

- i criteri applicativi proposti dall’Agenzia del Demanio hanno dato luogo all’apertura di un vasto ed esteso contenzioso che, in misura considerevole, grava sulle casse degli enti cui le funzioni sono state delegate. Infatti, da un documento diffuso da Union Turismo e pubblicato su Italia Oggi del 22 gennaio 2008, risulterebbe che sono quasi 250 i ricorsi rivolti al TAR, contro i canoni demaniali marittimi per le superfici commerciali;

- con nota del 19 febbraio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Vicepresidente On. Rutelli – chiedeva l’adozione di una circolare interpretativa che distinguesse le concessioni con finalità turistico ricreative, da quelle comprensive di pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione beni e servizi, precisando che le prime non potessero essere ricondotte nel novero delle concessioni comprensive di pertinenze poiché in tal caso si sarebbe determinato una ingiustificata duplicazione degli aumenti, così travalicando la ratio della norma in tema di allineamento dei canoni concessori ai valori delle locazioni comuni;

- in riscontro a tale comunicazione veniva quindi diffusa una nota in cui si affermava che a seguito degli incontri ripetutamente svoltisi con i rappresentanti delle Regioni capofila potevano essere chiariti due aspetti:
1) Le pertinenze non destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione beni e servizi (depositi, attrezzi, scale, camminamenti pedonali, accesi) si inquadrano come aree occupate con impianti di difficile rimozione.
2) Il canone minimo, cioè il canone al di sotto del quale non è possibile scendere in materia di concessioni demaniali è regolato dall’art. 3 del D.M. 342/1998;

- il contenuto di tale nota consente di cogliere immediatamente le criticità che emergono dall’applicazione delle nuove regole dettate dalla legge 296 del 2006 ed i contrasti irrisolti non solo nel rapporto Stato-Regioni, quanto anche nel rapporto tra i diversi uffici dell’amministrazione statale. Infatti, per quanto attiene al primo punto della nota sopracitata, è possibile rilevare come l’orientamento della Presidenza del Consiglio sia stato disatteso con la conseguente proliferazione di contenziosi in ordine all’applicazione dei canoni per le pertinenze del demanio marittimo. Per quanto attiene al secondo punto, il Ministero dei Trasporti, con nota del 17 gennaio 2008, ha comunicato che il DM 342/1998 deve intendersi tacitamente abrogato e quindi non trova applicazione l’art. 3 del decreto suddetto nella parte in cui vengono stabiliti i canoni minimi per periodi inferiori all’anno;

- l’Agenzia del Demanio ha poi diffuso una nota interna definita: “linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni”, che è stata più volte esaminata nel corso di incontri in sede di Commissione Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio. In particolare, si evidenziava l’incongruenza dell’interpretazione secondo cui gli importi indicati al comma 251, comma 1, lett. B) n° 1), della legge n.296 del 2006, devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sino dal 1994, trattandosi di una interpretazione palesemente in contrasto con il tenore letterale della norma, nella parte in cui dispone che per le concessioni demaniali marittime si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti importi maggiorati degli indici maturati alla stessa data;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 26 marzo 2007, affermava che “non può tacersi l’evidente circostanza che talune prospettazioni di codesta agenzia parrebbero non del tutto in linea con le previsioni della legge finanziaria 2007, palesandosi, oltretutto, in termini di non conformità rispetto all’orientamento espresso dalla Camera dei Deputati nell’allegato testo di ordine del giorno che ha trovato l’adesione del governo e di non coerenza con gli indirizzi già espressi da questo ufficio e di cui alla nota del 19 febbraio u.s. così come sostanzialmente condivisi da codesta agenzia con la successiva nota del 21 febbraio.” In particolare, si censurava poi l’interpretazione proposta con riferimento al termine di riferimento per l’applicazione e degli indici ISTAT;

- la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri tornava poi sull’argomento con nota del 2 luglio 2007 (Prot. 0001843), invitando ancora una volta l’Agenzia del Demanio a rivedere i criteri indicati agli uffici periferici, anche in ragione delle corrispondenze intercorse;

- per quanto attiene invece ai rapporti con le Regioni, è necessario ricordare che in più occasioni si sono tenuti incontri per mettere a punto la soluzione delle criticità interpretative al fine di evitare contenziosi e conseguenti oneri a carico delle amministrazioni locali cui le funzioni sono state conferite. Da ultimo si è tenuto, in data 3 dicembre 2007, il coordinamento tecnico interregionale in materia di demanio marittimo che si è pronunciato dichiarando che “le regioni non sono d’accordo sulla decorrenza dell’adeguamento ISTAT a partire dal 1994 bensì dal 1999 poiché la legge 449/97 (finanziaria 1998) all’art. 10 recita “i canoni per concessioni demaniali marittime…si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31.12.1997.”;

considerato inoltre che, a dispetto di quanto affermato dall’Agenzia del Demanio emerge un quadro di criticità, nonché di grave ed irrisolta discordanza rispetto alla quale risulta per nulla condivisibile, ed anzi foriero di danni, un atteggiamento rigido ed impermeabile ai rilievi da più parti proposti e la cui finalità è proprio quella di evitare danni all’erario in termini di contenziosi e di eventuali ripetizioni di indebito;

si chiede di sapere quali iniziative il governo intende adottare al fine di:

- ricondurre i rapporti con le Regioni e con gli altri enti ed uffici coinvolti nell’alveo del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni che deve considerasi come principio guida, indifferibile ed ineludibile, nell’esercizio delle funzioni amministrative in questa materia;

- ricostituire un Tavolo tecnico per convenire, tra l’altro, con le Regioni, insieme alle Associazioni di Categoria, i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali, che tengano conto delle diverse tipologie, dei periodi di utilizzo e dei differenti regimi giuridici dei beni, lasciando alle Regioni una possibile differenziazione in ragione della qualità delle strutture turistiche e delle situazioni geografiche, ambientali e socio-economiche;

- provvedere alla modifica urgente e improcrastinabile della legge 296 del 2006 (finanziaria 2007), per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi canoni alle pertinenze, in quanto tali disposizioni stanno creando situazioni di profonda sperequazione tra le imprese utilizzatrici del demanio marittimo, ed un grave ed esteso contenzioso con gli uffici dello Stato;

- prevedere l’applicazione del calcolo dei canoni previsti per le pertinenze solo per quei casi in cui le stesse compaiono tra i beni iscritti nell’apposito Registro;
“Premesso che:

- il Direttore dell’Unità Operativa Beni Demaniali dell’Agenzia del Demanio, con nota del 21 gennaio u.s. (Prot. 2008/3015/DAO-CO/BD), ha reso noto di aver segnalato alla Procura Generale della Corte dei Conti la non omogenea applicazione, sull’intero territorio nazionale, dei nuovi criteri di quantificazione dei canoni demaniali da ultimo modificati con l’articolo 1, commi da 250 a 257, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);

- in seguito all’approvazione delle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 relative ai canoni demaniali marittimi turistico ricreativi, l’Agenzia del Demanio avrebbe avviato il confronto con le Regioni, provvedendo altresì a comunicare agli uffici periferici le linee guida per l’applicazione delle nuove norme, acquisendo la condivisione degli organi di vertice del Ministero dell’Economia e delle finanze. Tuttavia, come ha sottolineato la stessa Agenzia del Demanio, si è dovuto riscontrare a livello locale la mancata applicazione, totale o parziale, della citata normativa;

- i criteri applicativi proposti dall’Agenzia del Demanio hanno dato luogo all’apertura di un vasto ed esteso contenzioso che, in misura considerevole, grava sulle casse degli enti cui le funzioni sono state delegate. Infatti, da un documento diffuso da Union Turismo e pubblicato su Italia Oggi del 22 gennaio 2008, risulterebbe che sono quasi 250 i ricorsi rivolti al TAR, contro i canoni demaniali marittimi per le superfici commerciali;

- con nota del 19 febbraio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Vicepresidente On. Rutelli – chiedeva l’adozione di una circolare interpretativa che distinguesse le concessioni con finalità turistico ricreative, da quelle comprensive di pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione beni e servizi, precisando che le prime non potessero essere ricondotte nel novero delle concessioni comprensive di pertinenze poiché in tal caso si sarebbe determinato una ingiustificata duplicazione degli aumenti, così travalicando la ratio della norma in tema di allineamento dei canoni concessori ai valori delle locazioni comuni;

- in riscontro a tale comunicazione veniva quindi diffusa una nota in cui si affermava che a seguito degli incontri ripetutamente svoltisi con i rappresentanti delle Regioni capofila potevano essere chiariti due aspetti:

1) Le pertinenze non destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione beni e servizi (depositi, attrezzi, scale, camminamenti pedonali, accesi) si inquadrano come aree occupate con impianti di difficile rimozione.
2) Il canone minimo, cioè il canone al di sotto del quale non è possibile scendere in materia di concessioni demaniali è regolato dall’art. 3 del D.M. 342/1998;

- il contenuto di tale nota consente di cogliere immediatamente le criticità che emergono dall’applicazione delle nuove regole dettate dalla legge 296 del 2006 ed i contrasti irrisolti non solo nel rapporto Stato-Regioni, quanto anche nel rapporto tra i diversi uffici dell’amministrazione statale. Infatti, per quanto attiene al primo punto della nota sopracitata, è possibile rilevare come l’orientamento della Presidenza del Consiglio sia stato disatteso con la conseguente proliferazione di contenziosi in ordine all’applicazione dei canoni per le pertinenze del demanio marittimo. Per quanto attiene al secondo punto, il Ministero dei Trasporti, con nota del 17 gennaio 2008, ha comunicato che il DM 342/1998 deve intendersi tacitamente abrogato e quindi non trova applicazione l’art. 3 del decreto suddetto nella parte in cui vengono stabiliti i canoni minimi per periodi inferiori all’anno;

- l’Agenzia del Demanio ha poi diffuso una nota interna definita: “linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni”, che è stata più volte esaminata nel corso di incontri in sede di Commissione Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio. In particolare, si evidenziava l’incongruenza dell’interpretazione secondo cui gli importi indicati al comma 251, comma 1, lett. B) n° 1), della legge n.296 del 2006, devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sino dal 1994, trattandosi di una interpretazione palesemente in contrasto con il tenore letterale della norma, nella parte in cui dispone che per le concessioni demaniali marittime si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti importi maggiorati degli indici maturati alla stessa data;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 26 marzo 2007, affermava che “non può tacersi l’evidente circostanza che talune prospettazioni di codesta agenzia parrebbero non del tutto in linea con le previsioni della legge finanziaria 2007, palesandosi, oltretutto, in termini di non conformità rispetto all’orientamento espresso dalla Camera dei Deputati nell’allegato testo di ordine del giorno che ha trovato l’adesione del governo e di non coerenza con gli indirizzi già espressi da questo ufficio e di cui alla nota del 19 febbraio u.s. così come sostanzialmente condivisi da codesta agenzia con la successiva nota del 21 febbraio.” In particolare, si censurava poi l’interpretazione proposta con riferimento al termine di riferimento per l’applicazione e degli indici ISTAT;

- la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri tornava poi sull’argomento con nota del 2 luglio 2007 (Prot. 0001843), invitando ancora una volta l’Agenzia del Demanio a rivedere i criteri indicati agli uffici periferici, anche in ragione delle corrispondenze intercorse;

- per quanto attiene invece ai rapporti con le Regioni, è necessario ricordare che in più occasioni si sono tenuti incontri per mettere a punto la soluzione delle criticità interpretative al fine di evitare contenziosi e conseguenti oneri a carico delle amministrazioni locali cui le funzioni sono state conferite. Da ultimo si è tenuto, in data 3 dicembre 2007, il coordinamento tecnico interregionale in materia di demanio marittimo che si è pronunciato dichiarando che “le regioni non sono d’accordo sulla decorrenza dell’adeguamento ISTAT a partire dal 1994 bensì dal 1999 poiché la legge 449/97 (finanziaria 1998) all’art. 10 recita “i canoni per concessioni demaniali marittime…si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31.12.1997.”;

considerato inoltre che, a dispetto di quanto affermato dall’Agenzia del Demanio emerge un quadro di criticità, nonché di grave ed irrisolta discordanza rispetto alla quale risulta per nulla condivisibile, ed anzi foriero di danni, un atteggiamento rigido ed impermeabile ai rilievi da più parti proposti e la cui finalità è proprio quella di evitare danni all’erario in termini di contenziosi e di eventuali ripetizioni di indebito;

si chiede di sapere quali iniziative il governo intende adottare al fine di:

- ricondurre i rapporti con le Regioni e con gli altri enti ed uffici coinvolti nell’alveo del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni che deve considerasi come principio guida, indifferibile ed ineludibile, nell’esercizio delle funzioni amministrative in questa materia;

- ricostituire un Tavolo tecnico per convenire, tra l’altro, con le Regioni, insieme alle Associazioni di Categoria, i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali, che tengano conto delle diverse tipologie, dei periodi di utilizzo e dei differenti regimi giuridici dei beni, lasciando alle Regioni una possibile differenziazione in ragione della qualità delle strutture turistiche e delle situazioni geografiche, ambientali e socio-economiche;

- provvedere alla modifica urgente e improcrastinabile della legge 296 del 2006 (finanziaria 2007), per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi canoni alle pertinenze, in quanto tali disposizioni stanno creando situazioni di profonda sperequazione tra le imprese utilizzatrici del demanio marittimo, ed un grave ed esteso contenzioso con gli uffici dello Stato;

- prevedere l’applicazione del calcolo dei canoni previsti per le pertinenze solo per quei casi in cui le stesse compaiono tra i beni iscritti nell’apposito Registro;

Roma, 4 febbraio 2008Sen. MILZIADE CAPRILI

 

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