per il turismo italiano, da tempo immemorabile, non si attuano politiche in grado di mettere in circolazione risorse pubbliche e non si è fatto niente per quanto riguarda la possibilità di avere una concentrazione di tutte le risorse in una sorta di ”casa Italia”, come invece avviene da tempo per ”casa Francia”; infatti, come dicono tutte le ultime recenti inchieste, il turismo made in Italy ha subito, nel tempo, clamorosi rovesci a favore di Spagna, Grecia e di altri paesi emergenti.
Sembra, perciò, venuto il momento di non affrontare i problemi in forma episodica, ma proporre alla discussione un disegno di legge in grado di fornire un quadro di riferimento, anche perché la presunta autonomia ed il presunto potere esclusivo delle Regioni, risultano, in realtà, pretesti per il disinteresse a questo settore tanto significativo della nostra economia, mentre, allorquando in altre sedi si stabiliscono aumenti del 300% degli oneri per le imprese turistiche si inferisce un colpo mortale e definitivo a molte Regioni e territori che si reggono sul turismo balneare. E questo è solo un esempio!
Il Trattato di Lisbona firmato il 13 Dicembre al Titolo XXI detta i principi fondamentali sul Turismo dichiarando, all’art.176 B: “1. L’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore. A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.”.
E, quindi, risulterebbe significativo per l’Italia elaborare buone pratiche e creare un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese turistiche, soprattutto tenendo conto del valore economico del settore turistico nel nostro Paese e della legislazione frammentaria, non organica, assente di chiari principi guida che è stata emanata in materia.
LEGISLAZIONE VIGENTE
Il problema da affrontare per proporre una nuova legge sul turismo non è marginale, nella misura in cui la normativa in materia sembra essere totalmente superata e assolutamente da stravolgere quanto ai contenuti e alle finalità.
L’originario art. 117 della Costituzione nell’attribuire alle Regioni la competenza legislativa in materia di turismo ne fissava il limite nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Detti principi sono stati definiti inizialmente con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo, a seguito della quale le regioni hanno adottato le rispettive discipline, e più recentemente con legge 29 marzo 2001,n. 135 di riforma della legislazione nazionale sul turismo.
La legge in vigore, definita “Riforma” e non legge quadro, sostituisce la vecchia legge-quadro che manteneva una forte impronta centralistica e restituisce pienamente la potestà legislativa alle Regioni. Una parte delle norme precedentemente definitive dalla legge-quadro vengono direttamente ascritte alla competenza regionale. Per altre, quelle relative alla definizione di qualità del turismo italiano, agli interessi non frazionabili di tutela dei consumatori e di libertà di impresa, la strada scelta è stata quella di delegificare e affidare, prima del recepimento regionale della riforma, alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire linee guida che contengano standard minimi validi su tutto il territorio nazionale.
Con tale legge è stata istituita la Conferenza nazionale del turismo, indetta dalla Presidenza del Consiglio almeno ogni 2 anni e organizzata dal ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, cui partecipano anche rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro, quelli degli imprenditori, dei consumatori, delle associazioni pro-loco, dell’Unione nazionale dei comuni e delle comunità montane, delle onlus, degli ambientalisti e dei sindacati. La Conferenza ha lo scopo di verificare l’attuazione e l’aggiornamento delle linee guida (ovvero del decreto del governo di indirizzo degli interventi).
Sicuramente innovativa nella legge in vigore è la carta dei diritti del turista da redigere in almeno 4 lingue, contenente informazioni sui servizi turistici e sulle procedure in caso di inadempienza delle imprese e delle agenzie, sui diritti del viaggiatore su aerei, treni, navi, autostrade, sugli obblighi in caso di acquisto dei pacchetti e dei viaggi organizzati, sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle tasse doganali, sui modi di contattare le associazioni di tutela dei consumatori, sulle norme di tutela del patrimonio artistico e culturale.
Si prevede che, per la rapida risoluzione delle controversie sia tra imprese che tra imprese e utenti (che possono anche avvalersi delle associazioni dei consumatori), le camere di commercio costituiscano apposite commissioni arbitrali e di conciliazione.
Meno apprezzabili risultano le norme in vigore sui “Sistemi turistici locali “ definiti come “i territori, anche di regioni diverse, in cui c’è un’offerta turistica integrata di beni culturali, ambientali, di attrazioni turistiche, di prodotti tipici agroalimentari o artigianali” e fatti oggetto di promozione e finanziamenti.
Risultano assolutamente confuse e contraddittorie le norme in vigore relativamente alle autorizzazioni e alle sanzioni, fino al riferimento allo “sportello unico” e al sistema generale dei finanziamenti.
L’ art. 9 della legge n.135 del 2001 infatti, semplifica le procedure per chi opera nel comparto turistico, applicando allo stesso la normativa relativa allo sportello unico per le attività produttive (istituito dal d.lgs. 112/1998), gestito dai Comuni singolarmente o in forma associata con altri enti locali e/o in convenzione con le Camere di commercio. I Comuni dovranno conformarsi ai principi di speditezza, unicità e semplificazione che caratterizzano il nuovo corso della pubblica amministrazione, uniformando i procedimenti di autorizzazione per le attività e professioni turistiche alle procedure previste per le altre attività produttive, se più favorevoli, e attribuendo a un’unica struttura, lo sportello, la responsabilità dei procedimenti.
Anche in quest’ambito il richiamo ad istituti di carattere generale, tra l’altro di difficile avvio nel nostro ordinamento e ripetutamente riformati, comporta una sostanziale disapplicazione della normativa statale.
Nella legislazione statale vigente mancano in sostanza idee guida e si registra:
-
un estremo interesse alla creazione di enti ed organismi con competenze sovrapposte
-
una indifferenza ai contenuti e all’esame di problematiche di carattere generale
-
una dispersione in centinaia di provvedimenti episodici di alcune soluzioni anche giuste, ma slegate da un contesto normativo organico
-
una confusione tra attività imprenditoriali vere e proprie e attività prive di connotati da “impresa”
-
una carenza contenutistica di carattere generale
Esistono poi una serie di norme statali sparse, confuse ed inserite in normative relative ad altre materie:
-
concessioni demaniali (codice della navigazione);
-
agevolazioni per attività produttive (L n. 488/1992);
-
imprenditoria femminile (L n. 215/1992);
-
ordinamento ENIT (L n. 292/1990);
-
maestri di sci (L n. 81/1991).
Il d.lgs. n. 300/1999 aveva attribuito le residue funzioni statali sul turismo al neo-istituito Ministero delle attività produttive, frutto dell’accorpamento di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso, quasi per sancire il riconoscimento del valore strategico del settore nell’ambito dell’economia nazionale e mirare ad una maggiore integrazione delle politiche nazionali rivolte alle attività produttive.
Il d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge n. 233/2006, ha sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie.
Infine, l’ENIT, Ente nazionale del turismo, istituito con legge n. 610 del 1921 e più volte riformato, ha compiti di promozione e incremento del turismo dall’estero verso l’Italia, ed è stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo con d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge n. 80 del 2005), operante a servizio sia delle amministrazioni statali, che di quelle regionali .
I CONTENUTI DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE
In sostanza la normativa che si propone dovrebbe articolarsi su pochi punti qualificanti:
1) obbligo di adozione del “piano turistico degli interventi”, con il quale vengono determinati gli obiettivi da perseguire , gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive.
2) l’adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio statale
3) l’alta formazione degli operatori del comparto turistico e norme di tutela per i lavoratori del settore
4) gli strumenti per lo sviluppo turistico: istituzione di un “marchio turistico Italia” mirato a riconoscere l’eccellenza in ambito turistico di aree territoriali, comuni, strutture ricettive e imprese turistiche e principi guida per le campagne promosse dagli enti locali
4) il collegamento con le attività di incentivazione dello sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento agli aiuti nei confronti delle imprese commerciali, artigianali, turistiche, culturali etc.
5) le attività per la tutela dei diritti del turista
Il che implica la necessità di proporre una legge quadro di indirizzi che si discosti dai tradizionali canoni della legislazione in materia, anche perché le recenti modifiche apportate al titolo V della Costituzione pongono l’accento sulla necessità di una attenta valutazione delle implicazioni derivanti dalla scelta dei percorsi attuativi, in quanto si è probabilmente effettuato un passaggio troppo brusco da un sistema accentrato ad uno decentrato senza stabilire le regole che, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e coordinamento dell’intero quadro costituzionale, consentano allo Stato di fissare i principi fondamentali ed evitino la diversità di trattamento per cittadini, turisti ed imprese nelle diverse Regioni.
Tra l’altro nella materia del turismo non può essere ignorata la necessità di collaborare alla realizzazione di interessi ultraregionali (quelli di più Regioni, della Nazione, dell’Europa) e alla definizione di politiche coordinate nelle materie di competenza statale. Nè può essere evitato il debito riconoscimento del ruolo dell’impresa, protagonista della vita economica e sociale, soggetto “costituente” e “patrimonio” della Regione, assieme ai cittadini, alle organizzazioni sociali o la promozione di forme pubblico/privato per la promozione dell’economia locale e la costituzione di organi permanenti di consultazione/partecipazione , con reali poteri di intervento nelle dinamiche istituzionali.
RAPPORTI STATO REGIONI IN MATERIA DI TURISMO
Occorre proporre una legge che non susciti particolari problematiche relative al possibile conflitto di competenza con le Regioni e gli enti locali: in altri termini non si devono aggredire in alcun modo le tradizionali competenze degli enti territoriali, limitandosi a fornire un contributo e una legislazione di principi che potrebbe funzionare da potenziamento del ruolo degli enti locali.
Con il novellato art. 117 della Costituzione cambiano le regole, la materia del turismo non rientra tra quelle di competenza concorrente né tanto meno esclusiva dello Stato che pertanto, secondo alcuni, non è chiamato a fissarne neppure i principi fondamentali, rimanendo tutta la materia di competenza regionale.
Questa tesi non sembra meritevole di accoglimento, almeno nella materia del turismo che, indubbiamente presenta rilevantissimi aspetti locali, ma non può mancare di una normativa quadro e di indirizzo per la tutela di superiori interessi di carattere certamente generale e riguardante tutto il Paese.
E, tuttavia, contro le disposizioni della legge n.135/2001 i ricorsi per conflitto di attribuzione non furono pochi. Le Regioni ricorrenti denunciavano, in riferimento ai vari parametri indicati, molteplici vizi delle norme oggetto dei ricorsi, essenzialmente sotto i profili dell’invasione della competenza regionale o della lesione del ruolo costituzionale delle regioni in materia di turismo, determinati per effetto della previsione di diversi atti e prescrizioni statali e ministeriali.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Comitato nazionale del Turismo, l’organismo istituito nel maggio 2005 dal ministro delle Attivita’ produttive, Claudio Scajola, e destinato a diventare la cabina di regia per coordinare l’attivita’ delle Regioni e dello Stato nella promozione del turismo. La sentenza della Corte ha accolto in questo modo il ricorso presentato da alcune Regioni (Toscana, Veneto, Campania, Abruzzo) contro l’art. 12 del decreto n. 35 del 2005, convertito nella legge 80 del 14 maggio 2005.
Non a caso il Ministro Rutelli ha provveduto AD ISTITUIRE IL Comitato per le politiche turistiche sostitutivo del Comitato nazionale ritenuto illegittimo.
Le Regioni hanno denunciato, poi, l’illegittimità dei commi da 2 a 4 e 7 dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, norme che, disponendo la trasformazione dell’Ente nazionale del turismo (ENIT) nell’Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, violerebbero gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la legge statale interverrebbe in una materia di competenza regionale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione di rappresentanti della Regione e stabilendo comunque la soggezione dell’attività dell’Agenzia al controllo ministeriale.
In sostanza gli organi fondamentali dell’Agenzia-Enit sono formati con l’incisivo coinvolgimento delle Regioni , ma l’immagine resta quella di una struttura principalmente collegata all’organizzazione ministeriale, la cui sola presenza incoraggia il Governo a conservare ulteriori strutture, rigidamente statali, come il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, recentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di consistenti risorse finanziare, in una materia in cui l’amministrazione statale dovrebbe avere solo compiti di indirizzo e coordinamento sulla base di qualificati interessi di carattere nazionale.
Il quadro delle competenze è, comunque, certamente, profondamente mutato in seguito alla riforma costituzionale del 2001, che, non inserendo la materia del turismo nell’elencazione delle competenze regionali di tipo concorrente (e nemmeno in quelle di competenza esclusiva statale) ne ha determinato, implicitamente, il riconoscimento alle Regioni a titolo di competenza c.d. esclusiva o residuale (art. 117, comma 4, Cost.).
Le recenti modifiche apportate al titolo V della Costituzione pongono, dunque, l’accento sulla necessità di una attenta valutazione delle implicazioni derivanti dalla scelta dei percorsi attuativi, in quanto si è probabilmente effettuato un passaggio troppo brusco da un sistema accentrato ad uno decentrato senza stabilire le regole che, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e coordinamento dell’intero quadro costituzionale, consentano allo Stato di fissare i principi fondamentali ed evitino la diversità di trattamento per cittadini, turisti ed imprese nelle diverse Regioni.
Tra l’altro nella materia del turismo non può essere ignorata la necessità di collaborare alla realizzazione di interessi ultraregionali (quelli di più Regioni, della Nazione, dell’Europa) e alla definizione di politiche coordinate nelle materie di competenza statale.
Nè può essere evitato il debito riconoscimento del ruolo dell’impresa, protagonista della vita economica e sociale, soggetto “costituente” e “patrimonio” della Regione, assieme ai cittadini, alle organizzazioni sociali o la promozione di forme pubblico/privato per la promozione dell’economia locale e la costituzione di organi permanenti di consultazione/partecipazione , con reali poteri di intervento nelle dinamiche istituzionali.
Certamente, la posizione che appare più in linea con l’esigenza di salvaguardare un ruolo di coordinamento a livello centrale potrebbe essere quella sostenuta dalla dottrina che afferma la non esclusività della competenza regionale nelle materie non elencate dal nuovo articolo 117 della Costituzione.
In base a tale interpretazione, lo Stato conserverebbe il potere di emanare leggi anche su materie diverse da quelle a lui riservate, leggi che non sarebbero affette da vizio di costituzionalità, in quanto – pur non essendo materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato – non è comunque precluso allo Stato di legiferare su di esse, e ciò soprattutto in assenza di normative regionali.
Con questo provvedimento si sceglie una linea chiara e rigorosa che propone una forte politica nazionale per il turismo senza intaccare le prerogative regionali, il riconoscimento delle realtà locali ed il ruolo di Comuni e Province.
Più utile è definire che il testo proposto, innovativo rispetto alla previgente legislazione, chiama gli enti territoriali esponenziali a gestire fino in fondo il loro ruolo, ispirandosi però ad una normativa di indirizzo che affronta e valuta il tema della tutela della concorrenza, del sostegno allo sviluppo economico, della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini e, primi fra tutti, dei lavoratori.
Del resto è consolidata opinione in giurisprudenza e dottrina che la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potesta’ legislativa regionale possa aspirare a superare il vaglio di legittimita’ costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita’ concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta’.
Il conflitto Stato Regioni in materia di turismo non ha registrato punti di scontro insanabili per una serie di motivi:
-
da un lato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 2003, ha respinto i ricorsi regionali contro la Riforma del turismo del 2001, evidenziando che, essendo sopravvenuta in materia la competenza residuale delle Regioni, e, con essa, la possibilità per le Regioni di sostituire con proprie leggi la normativa impugnata, la legge n. 135/2001 non risultava lesiva per le Regioni che potevano decidere liberamente se applicarla o meno.
-
dall’altro ha svolto un importante ruolo di mediazione la Conferenza Città, Stato, Regioni che ha consentito alle Regioni di pervenire ad un esercizio “congiunto”di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all’uno o all’altro livello.
-
infine alla fine del 2006 si è giunti, dopo una serie di conflitti, al varo del Comitato nazionale del turismo previsto dalla legge n.135/2001 attraverso il suo effettivo insediamento, con una rinnovata composizione ed una nuova denominazione (Comitato per le politiche turistiche)
In sintesi, la normativa che si propone, evita di inserirsi nella contrapposizione tra i fautori di una ulteriore e più decisa regionalizzazione della materia del turismo, e i sostenitori della necessità di un ritorno al passato e, dunque, di un accentramento delle competenze.
I primi si fondano sull’indubbia diversità delle caratteristiche territoriali (e delle relative attrattive turistiche) del territorio italiano, e sull’altrettanto indubbia capacità di sperimentazione ed innovazione dimostrata, in più di trent’anni di legislazione, dalle Regioni.
I secondi, invece, partono dai dati economici, che mostrano una crescente sofferenza del mercato turistico italiano, dovuto,anche alla difficoltà di promuovere un’immagine unitaria dell’Italia all’estero e ritengono che allo Stato debba essere tuttora riconosciuto – almeno in via transitoria, e sino alla piena attuazione del federalismo fiscale – un rilevante ruolo di impulso ed indirizzo nei settori economici che, come quello turistico,rappresentano una porzione rilevantissima del PIL nazionale.
Le ragioni degli uni e degli altri sono contemperate dalla normativa proposta che non interviene mai con norme precettive sulle Regioni e gli enti locali, ma innesta meccanismi di coordinamento ed equilibrio, dettando principi ed indirizzi solo in materie, quale quella della tutela dei diritti dei lavoratori, o della libertà di concorrenza ed evitando, per non incorrere nella censura della sproporzione tra l’interesse generale tutelato e l’autonomia regionale in previsioni di una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico.
In secondo luogo vengono previste, su tutti i punti qualificanti, intese con le Regioni ed in tutti gli organismi collegali una loro presenza consistente e significativa.
Con la normativa proposta, pertanto, si potrebbe pervenire ad un nuovo assetto organizzativo del turismo italiano, ridisegnato dal basso, che valorizzi in un quadro nazionale unitario le peculiarità e le identità locali.
Per realizzare questo si auspica che le Conferenze permanenti, in collegamento con le associazioni nazionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, concordino alcuni criteri di fondo per l’emanazione o l’adeguamento delle loro normative al precipuo fine di evitare scelte disomogenee a livello nazionale e regionale e scarsa efficacia sugli enti locali e sugli operatori del settore.
PROFILI URBANISTICI
a necessità che avvertono le imprese di accelerare il processo di ammodernamento e di rafforzare la loro competitività per poter operare in un mercato allargato, richiede anche una maggiore efficienza della funzione pubblica per il concorso alla progettazione dello sviluppo territoriale. Da questo punto di vista tutte le procedure proposte privilegiano le azioni finalizzate, tra l’altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l’esercizio dei poteri pubblici.
TUTELA DEI LAVORATORI ED IN PARTICOLARE DEI LAVORATORI STAGIONALI
Nella proposta viene dedicata una particolare attenzione al mondo del lavoro che in quest’ambito risulta particolarmente esposto alle sfavorevoli condizioni della stagionalità che a volte si traduce in precarietà ed assenza di tutele e garanzie verso i lavoratori.
Tra le finalità della legge è prioritario, a nostro avviso, favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato del lavoro nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale degli addetti del settore.
Il primo problema da affrontare concerne quello dei lavoratori gestori. Infatti la loro posizione è particolarmente priva di garanzie e arreca danni al settore turistico di non poco rilievo.
I gestori e le loro famiglie non godono di alcuna garanzia e di alcuna tutela: il loro lavoro, tra l’altro, viene remunerato concorrenza con la rendita immobiliare dei proprietari totalmente estranei alla gestione alberghiera e disinteressati agli stessi immobili.
Ambedue i soggetti non hanno possibilità e convenienza a garantire la manutenzione dell’immobile e la qualità della gestione, o, tantomeno, le innovazioni tecnologiche e le ristrutturazioni con rilevanza urbanistica: ne deriva un danno diretto oltre che ai lavoratori anche al settore economico del turismo , alle città e , in genere, alla qualità dell’offerta turistica italiana.
Da tale considerazione prende le mosse la proposta di notevoli benefici tributari in caso di acquisizione degli immobili connessi alle attività da parte dei gestori delle stesse. .
NEGOZI STORICI
Il Comitato Ristretto della Commissione X Attività Produttive della Camera dei Deputati ha varato nell’ottobre 2007, un progetto di legge che aveva l’obiettivo di porre sotto tutela i negozi e i locali storici con almeno cinquanta anni di attività Il progetto di legge nato da un ampio accordo in Commissione, ci sembra un provvedimento molto utile per lo sviluppo del turismo in quanto riteniamo essenziale che nei centri storici delle nostre città venga tutelata la permanenza di attività che rischiano di essere espulse, a causa degli alti costi di gestione e di affitto, a favore di banche o fast food; si ritiene pertanto opportuno inserire alcuni principi di tale normativa nella presente provvedimento di Riforma del turismo al fine di sottolineare che gran parte della capacità attrattiva dei centri storici è affidata proprio all’unicità di queste tradizioni commerciali o artigianali.
E’ evidente che, in questa sede , il discorso assume contorni più ampi e va verso la tutela di forme di associazionismo, di organizzazioni per i prodotti tipici, di consorzi privati e pubblici o misti per la valorizzazione delle risorse territoriali.
Si fa confluire nella proposta tutta l’esperienza dell’ANCI, di Res Tipica, di singoli e gruppi che hanno lavorato e lavorano per rilanciare territori della repubblica fondandosi sulle antiche tradizioni, i mestieri, i prodotti gastronomici e no che sono peculiari del territorio e che quel territorio possono valorizzare e caratterizzare.
CONCLUSIONI
Come è noto in molte norme sparse nella legislazione vigente si tenta di tutelare qualche forma particolare di turismo (ad esempio nell’ultima finanziaria il turismo innovativo, quello congressuale, etc); ma piuttosto che trovare occasionali soluzioni sporadiche in agevolazioni fiscali, sottoposte tra l’altro, alla concessione di deroghe da parte degli organismi comunitari, si propone di risolvere il problema con un principio più generale di favore verso forme di turismo ritenute meritevoli di particolare tutela , come quello all’aria aperta o giovanile, quello congressuale, quello religioso e soprattutto quello collegato alla rivalutazione dei territori, delle tradizioni e dei prodotti tipici.
Per quanto riguarda le ricorrenti estensioni di agevolazioni previste per altri settori al turismo, la nostra proposta risolve con una norma di carattere generale di assimilazione delle imprese turistiche alle imprese industriali, in modo che nelle successive norme di incentivazione, esenzioni o agevolazioni fiscali etc. il legislatore debba, laddove voglia escludere le imprese turistiche, espressamente limitare la portata delle disposizioni ad altre categorie di imprese e non si debba effettuare il ragionamento inverso.
Gli scopi in questo caso sono espressi:
-
favorire l’aumento dei flussi turistici
-
favorire la nascita di nuove imprese nel settore
La normativa proposta sembra essere tutta ispirata a tali principi.
In sintesi, nel disegno di legge che si propone, si perseguono obiettivi che sono già in parte presenti nella legislazione vigente, ed altri che riteniamo particolarmente caratterizzanti e riguardano:
-
la necessità di un riordino della materia;
-
la necessità di prevedere tutele particolari per i lavoratori stagionali e precari;
-
la necessità di determinare una riduzione di spesa pubblica, disciplinando i contributi a pioggia alle imprese ed alle iniziative, fissando criteri (art.14) che prevedono la promozione dell’immagine unitaria delle Regioni all’estero ad un coordinamento nazionale delle iniziative, e limitando la concessione di contributi da parte dei comuni a quelli rientranti nei criteri regionali di programmazione turistica;
-
un nuovo rapporto fra sviluppo del turismo, valorizzazione del territorio e delle sue risorse, tutela dell’ambiente e dei beni culturali.
Postato in: lettera | Messo il tag: franco pulzone, Lettera di Miliziade Caprili.