Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale per le primarie di Coalizione per i candidati a Sindaco del Comune di Viareggio

Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale

per le primarie di Coalizione per i candidati

a Sindaco del Comune di Viareggio

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa alle elezioni primarie per la designazione del candidato a Sindaco per le elezioni amministrative del 13 e 14 aprile, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento. Il Collegio di Garanzia e’ chiamato a monitorare il rispetto del presente regolamento e a impartire le eventuali sanzioni stabilite all’art. 5.

Articolo 2 – Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che l’immagine dei partiti della coalizione.

Articolo 3 – Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti

La campagna elettorale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte delle liste e dei candidati la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.

È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.

È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della normativa generale applicabile.

A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente regolamento si applicano in ogni caso i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.

Al Candidato ufficiale della coalizione e’ riservato l’uso esclusivo dei simboli e dei locali dei partiti.

Articolo 4 – Limiti di spesa

Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di cinquemila euro. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica o persona giuridica non possono superare l’importo o il valore di duemila euro.

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

  • alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

  • alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a);

  • all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo, al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Entro il 10 marzo 2008, tutti i candidati trasmettono al Collegio di Garanzia una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a mille euro.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna di tale documentazione, i candidati si impegnano a versare al tesoriere del PD, a titolo di ammenda, l’ importo di euro 500,00

Art 5 Sanzioni

Il collegio di garanzia, d’ufficio o su istanza di uno dei candidati, e’ chiamato a monitorare il corretto rispetto del presente regolamento. Avuta notizia del mancato rispetto di una delle norme si deve riunire entro 24 ore per valutare il caso e deliberare le eventuali sanzioni che possono variare di un minimo di 100 euro a un massimo di 2000 euro, da versare ad uno dei tesorieri dei partiti della coalizione. Nei casi più gravi il Collegio di Garanzia può indire la convocazione dell’Assemblea dei segretari dei partiti della coalizione per richiedere la decadenza di uno dei candidati. I pronunciamenti del Collegio di Garanzia sono inappellabili

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