Regolamento per le Primarie di Coalizione per i candidati a Sindaco del Comune di Viareggio

Regolamento per le Primarie di Coalizione per i candidati

a Sindaco del Comune di Viareggio

  1. Indizione delle Primarie

PD e PS di Viareggio indicono elezioni primarie per la designazione del candidato a Sindaco per le elezioni amministrative del 13 e 14 aprile.

Le elezioni primarie sono indette per domenica 9 marzo dalle 8 alle 22.

  1. Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutti gli elettori del Comune di Viareggio, coloro che compiono 16 anni entro il 13 aprile 2008, gli stranieri comunitari e non comunitari residenti da più di tre anni.

Nel momento del voto gli elettori devono compilare un modulo di partecipazione, dichiararsi elettori di uno dei partiti della coalizione, versare un contributo minimo di 1 € per la copertura delle spese organizzative delle primarie.

  1. Candidature

E’ candidato di diritto alle primarie il candidato espresso dalla coalizione.

Le ulteriori proposte di candidatura devono pervenire al Collegio di Garanzia entro le ore 12 di venerdì 29 febbraio.

Non sono ammissibili candidature alle primarie per le quali sussistano i motivi di inammissibilità alla carica di Sindaco previsti dalle leggi vigenti.

Non è ammessa la candidatura di persone che alla data di presentazione della candidatura si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007.

Il Collegio di Garanzia può dichiarare a maggioranza dei due terzi dei componenti l’inammissibilità di candidature di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o a ispirazioni ideali non riconducibili alla coalizione.

Le candidature sono valide se accompagnate dalle seguenti dichiarazioni:

  1. dichiarazione di accettazione della candidatura;

  2. dichiarazione di accettazione del regolamento di autodisciplina della campagna elettorale;

  3. dichiarazione di accettazione del risultato delle primarie, di lealtà nei confronti della coalizione e di sostegno del candidato uscito vincente dalle primarie e del programma della coalizione;

  4. indicazione di un referente che rappresenterà il candidato all’interno del Collegio di Garanzia e che avrà la facoltà di nominare i rappresentanti del candidato nei seggi delle primarie;

  5. autocertificazione che non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma.

Ogni ulteriore candidatura da sottoporre alle primarie, eccetto quella espressa dai partiti della coalizione, deve essere accompagnata da un numero di firme di aventi diritto al voto (art. 2 comma 1) compreso tra 550 e 825, pari al 4 e al 6 % del numero dei voti alla Camera dei Deputati dei partiti della coalizione alle politiche 2006 nel Comune di Viareggio, autenticate da un consigliere comunale appartenente ai partiti della coalizione. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli predisposti dal Collegio di Garanzia che ne verificherà la regolarità e deciderà sull’ammissibilità del candidato.

  1. Collegio di Garanzia

L’assemblea dei segretari delle forze della coalizione approva all’unanimità la composizione del Collegio di Garanzia e ne stabilisce il Presidente. Dal momento della presentazione delle candidature sono membri del Collegio di Garanzia i referenti dei candidati.

Il Collegio di Garanzia ha il compito di:

  1. predisporre il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale

  2. verificare tutta la documentazione e le firme presentate dai candidati

  3. sovrintendere e coordinare tutte le attività di realizzazione e di svolgimento delle primarie, impegnandosi a dare la massima pubblicità alla consultazione

  4. monitorare l’andamento della campagna elettorale ed agire d’ufficio nel caso di violazione delle regole

  5. decidere insindacabilmente entro 24 ore su eventuali contestazioni o ricorsi presentati da candidati o singoli elettori

  6. nominare i membri dei seggi (Presidente e almeno due scrutatori per seggio)

  7. procedere alla stampa delle schede e alla realizzazione di tutti i materiali utili all’attività dei seggi

  8. organizzare l’ufficio elettorale per la gestione delle operazioni di voto e di ricezione dei risultati

  9. verificare i risultati trasmessi dai Presidenti dei seggi con i verbali

  10. proclamare i risultasti e il vincitore delle primarie

  1. Voto

L’elettore esibisce ad uno dei membri del seggio un documento di identità e per gli elettori maggiorenni la tessera elettorale.

L’elettore esprime un unica preferenza tracciando una croce nella casella corrispondente al candidato prescelto. La scheda elettorale riporta i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. Vigono i motivi di nullità previsti dalle leggi vigenti.

  1. Seggi elettorali

Il Collegio di Garanzia predispone la mappa dei seggi elettorali. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale. I minorenni e gli stranieri votano nel seggio che include la sezione elettorale dove voterebbero se avessero diritto.

  1. Scrutinio

Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura.

Eventuali contestazioni da parte di uno dei membri del seggio vengono scritte a verbale.

I risultati vengono trascritti a verbale che viene trasmesso immediatamente dal Presidente al Collegio di Garanzia, unitamente alle schede votate.

  1. Trasparenza

Il presente regolamento, unitamente a tutte le eventuali disposizioni emanate dal Collegio di Garanzia, è pubblicato in apposite sezioni dei siti web http://www.pdviareggio.net e http://psviareggio.wordpress.com. Nella sezione dei siti web sono altresì pubblicati il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette al Collegio di Garanzia, l’elenco dei candidati, la mappa dei seggi, l’elenco dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento informativo.

Il Collegio di Garanzia dispone ed approva apposito bilancio entro due mesi, rendendolo pubblico. Il Collegio di Garanzia definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure.

Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale per le primarie di Coalizione per i candidati a Sindaco del Comune di Viareggio

Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale

per le primarie di Coalizione per i candidati

a Sindaco del Comune di Viareggio

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa alle elezioni primarie per la designazione del candidato a Sindaco per le elezioni amministrative del 13 e 14 aprile, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento. Il Collegio di Garanzia e’ chiamato a monitorare il rispetto del presente regolamento e a impartire le eventuali sanzioni stabilite all’art. 5.

Articolo 2 – Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che l’immagine dei partiti della coalizione.

Articolo 3 – Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti

La campagna elettorale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte delle liste e dei candidati la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.

È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.

È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della normativa generale applicabile.

A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente regolamento si applicano in ogni caso i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.

Al Candidato ufficiale della coalizione e’ riservato l’uso esclusivo dei simboli e dei locali dei partiti.

Articolo 4 – Limiti di spesa

Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di cinquemila euro. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica o persona giuridica non possono superare l’importo o il valore di duemila euro.

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

  • alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

  • alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a);

  • all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo, al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Entro il 10 marzo 2008, tutti i candidati trasmettono al Collegio di Garanzia una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a mille euro.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna di tale documentazione, i candidati si impegnano a versare al tesoriere del PD, a titolo di ammenda, l’ importo di euro 500,00

Art 5 Sanzioni

Il collegio di garanzia, d’ufficio o su istanza di uno dei candidati, e’ chiamato a monitorare il corretto rispetto del presente regolamento. Avuta notizia del mancato rispetto di una delle norme si deve riunire entro 24 ore per valutare il caso e deliberare le eventuali sanzioni che possono variare di un minimo di 100 euro a un massimo di 2000 euro, da versare ad uno dei tesorieri dei partiti della coalizione. Nei casi più gravi il Collegio di Garanzia può indire la convocazione dell’Assemblea dei segretari dei partiti della coalizione per richiedere la decadenza di uno dei candidati. I pronunciamenti del Collegio di Garanzia sono inappellabili

Presentato in Comune di Viareggio il Premio Cronista Piero Passetti- Edizione 2008

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Sempre piu’ internazionale il Premio Cronista Piero Passetti che torna a Viareggio per il quarto anno consecutivo, il 7, 8 e 9 marzo, al Grand Hotel Royal, grazie alla collaborazione tra Unione Nazionale Cronisti Italiani, Comune di Viareggio, Provincia di Lucca, Regione Toscana, Fondazione Festival Pucciniano, Apt Versilia e Apt Lucca. Presenti in Sala Matteo Valenti del Comune di Viareggio per la conferenza stampa, la giornalista de Il Tirreno di Lucca Ilaria Bonuccelli, in qualità di Vice Presidente dell’Unci, il sindaco Marco Marcucci, il Presidente della Fondazione Festival Pucciniano Massimo Niccolai, l’assessore provinciale per le pari opportunita’ Gabriella Pedereschi e l’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio Franco Pulzone. Il premio, che esiste da 30 anni, e che è un premio considerato “il piu’ prestigioso”, da 4 anni si svolge a Viareggio. La Giuria si è riunita a Roma il 28 febbraio, e dopo aver esaminato le oltre 75 candidature dei cronisti della carta stampata, della informazione radio-televisiva e dei nuovi media, giunte da tutta Italia, all’unanimità ha deciso che i vincitori del Premio Cronista 2008 sono Maria Francesca Chiappe dell’Unione Sarda di Cagliari, per aver scoperto che un Tribunale Tedesco aveva considerato come attenuante la provenienza dalla Sardegna di un uomo che aveva segregato, picchiato, violentato e seviziato per settimane la fidanzata, e Agostino Zappia del Tgr Rai di Milano, che ha propiziato e documentato l’incontro, 30 anni dopo l’uccisione del brigadiere Custra, tra la figlia Antonia e il responsabile dell’omicidio, con una inchiesta – racconto, di natura sociale, “ che fa bene a chi la legge”, come ha sottolineato Ilaria Bonuccelli. Per l’edizione del 2008, anno dei 150 anni della nascita di Giacomo Puccini, è stata scelta, nel centenario della festa della donna, la data del 8 marzo per la consegna dei premi. E proprio due donne sono trai i vincitori, oltre Maria Francesca Chiappe, è Vera Schiavazzi del Corriere della Sera la vincitrice del Premio Città di Viareggio, premio che il Comune di Viareggio attribuisce all’interno del Premio Piero Passetti a “un giornalista che si sia particolarmente distinto nella tutela del diritto di cronaca e soprattutto nel diritto dei cittadini ad una corretta informazione” – come si legge in una nota dell’ Unci – per lo scoop dell’anno: aver scoperto e pubblicato sulle pagine della testata per cui scrive il “documento segreto”, la relazione “scandalo” inviata dalla sede torinese della Thyssen alla casa madre tedesca, dove venivano “offesi lavoratori, sindacati e piu’ in generale la città colpita dal lutto dei sette operai morti nel rogo della fabbrica” La Giuria ha anche attribuito riconoscimenti speciali messi a disposizione dalle più alte Istituzioni. Tra i premiati, che saranno tutti presenti a Viareggio, vale la pena di anticipare i nomi di Francesco Viviano e Alessandra Ziniti di La Repubblica, insigniti da una targa da parte della Federazione Nazionale Stampa Italiana, per i loro “racconti di mafia” sul clan Lo Piccolo . Premiati per il diritto a scrivere, per la libera informazione, dopo aver avuto sequestrati i loro computer dalla Procura ed essere stati indagati per favoreggiamento.

Al grazie rivolto al Sindaco Marcucci per la sensibilita’ che l’Amministrazione Comunale ha dimostrato ad accogliere questo evento, per la libertà di stampa, libertà di informazione e soprattutto “coraggio di esprimersi”, un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio Franco Pulzone, che “con i pochi soldi a disposizione del suo Assessorato, pur con le ristrettezze di bilancio” è riuscito ancora una volta a realizzare il premio nella città di Viareggio, a dimostrazione che “ quando si lavora bene, si possono fare cose egregie, con l’augurio che questo possa mantenersi anche per il futuro” “ Sono onorato di aver potuto dare il mio contributo ha affermato Pulzone – ma sono stato solo un piccolo anello – Secondo Ilaria Bonuccelli l’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio è stato invece “ fondamentale”. Durante la conferenza stampa è stato brevemente annunciato anche il programma degli eventi. Il 7 marzo al Grand Hotel Royal, alle ore 17 nel salone Liberty ci sarà il Convegno “ Atti pubblici o clandestini? Quando la privacy non c’entra” L’8 marzo, sempre al Grand Hotel Royal alle ore 11 nel salone Liberty, il Premio Cronista Piero Passetti, il Premio Città di Viareggio, il Premio Turismo attribuito da Apt Versilia e Apt Lucca e, alle ore 20, l’ International Award of year 2008. Due, inoltre, le occasioni di promozione del territorio grazie agli eventi organizzati all’interno dell’iniziativa: il concerto di gala organizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano sabato 8 Marzo alle ore 20 al Grand Hotel Royal , il pranzo per il Premio Cronista e la cena di gala per l’International Award, realizzata con i prodotti tipici della Garfagnana.

Tutto questo grazie, oltre ai contributi pubblici, agli sponsor privati: il Grand’Hotel Royal, il Monte dei Paschi di Siena e l’Enel.

 

Letizia Tassinaricorriere-della-versilia-corriere-di-lucca.jpg

 

PARTITO SOCIALISTA VIAREGGIO -Sintesi di Programma

PARTITO SOCIALISTA VIAREGGIO

Sintesi di programma

1. IL TURISMO

QUALIFICARE, DIVERSIFICARE, DESTAGIONALIZZARE”

Il turismo è parte sostanziale dello sviluppo economico e, in quanto tale, deve essere governato, innovato e sviluppato. Il sistema nazionale ha confermato limiti, arretratezze, sprechi, inefficienze, mentre la riorganizzazione regionale ha mostrato una voglia “riformatrice” parziale e priva di quella necessaria consapevolezza dell’urgenza di interventi per lo sviluppo economico e turistico

Dal 2000 la Regione aveva indicato nei Comuni le funzioni amministrative in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio comunale.

A queste funzioni non sono corrisposte risorse e finanziamenti adeguati e pertanto funzioni centrali come l’accoglienza, l’informazione turistica e la promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta del territorio sono state lasciate alla libera iniziativa dei singoli Comuni.

Per avere una politica attiva e convincente occorre che la politica dia risposte in primo luogo sull’efficienza della Pubblica Amministrazione, riducendo i costi di gestione delle strutture, individuando nei Comuni lo strumento più vicino agli operatori e pertanto più efficiente ed efficace.

Punti programmatici

A. Avviare nuovi interventi sul territorio per i quali occorre:

  1. richiedere anche agli operatori turistici un impegno economico attivo;

  1. attivare una modifica dell’utilizzo delle risorse pubbliche abbandonando gli interventi episodici, privi di strategia economica. Introdurre parametri di valutazione delle azioni intraprese, di verifiche oggettive ed obiettive di ritorni quantificabili ed individuabili a favore dell’intero sistema economico locale;

  1. superare la logica che la politica dell’accoglienza sia misurabile esclusivamente tramite le presenze alberghiere;

  1. stratificare l’accoglienza: il mantenimento delle strutture alberghiere, garantito da un insieme di politiche, anche di natura fiscale e creditizia, può permettere agli operatori di :

    • acquisire gli immobili (oggi in gran parte in locazione)

    • migliorare la qualità delle strutture con l’inserimento di servizi alla persona

    • aumentare la capienza delle singole strutture;

5. valorizzare le altre forme di accoglienza tra cui i campeggi e i Bed & Breakfast;

6. dotare la città di un ostello –foresteria per intercettare i flussi di turismo giovanile.;

7. migliorare la qualità dell’offerta alberghiera. Offrire un servizio che non si basi sull’uso improprio delle risorse ambientali utilizzando le esperienze che permettono di certificare usi sostenibili del servizio alberghiero entrando in circuiti internazionali che garantiscono servizi migliori e rispettosi dell’ambiente;

8. garantire qualità nel servizio di ristorazione;

9. garantire la qualità degli stabilimenti balneari;

10. Compiere interventi infrastrutturali strategici:

- potenziamento del depuratore, per garantire la completa depurazione di tutte le attività antropiche

- acquedotto industriale, per garantire il miglioramento del sistema ambientale che cinge ed esalta la posizione della città di Viareggio e Torre del Lago.

11. Procedere col risanamento del Lago di Massaciuccoli per sfruttare le potenzialità dell’ambiente circostante. Sviluppare e incentivare le visite al lago tramite la motonave Burlamacco. Avvio del progetto di riqualificazione dell’area di Piazza Risorgimento da utilizzare come “porta” verso il Parco ed il Lago.

12. Incentivare le attività equestri, sviluppando percorsi e tragitti attraverso la pineta e le zone del Parco, anche con collegamenti con la tenuta di S.Rossore.

14. Nuovo Grande Teatro di Torre del Lago. Puntare all’obiettivo qualità dedicando non solo il Teatro ma un parco di 25 ettari a G. Puccini. Immettere sul mercato pacchetti di soggiorno- visita parco/opera lirica.

15. Definire un percorso nel territorio dei luoghi Pucciniani, da Torre del Lago alla Villa a Viareggio.

16. Eventi legati al Comitato Nazionale per le celebrazioni del Movimento Liberty e il 150°anno dalla nascita del maestro Puccini. Promuovere la serie di eventi nell’intero corso dell’anno che si colleghino al più ampio progetto del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 100 anni del Movimento Liberty in Italia e del 150° anniversario della nascita di Puccini.

  • Colazione con Puccini

  • Veglione in costume d’epoca

  • Sfilata di moda Mare Antico

  • Mostra di Gioielli e costumi di Scena- All’interno degli appuntamenti Viareggio Incontri: sul Tema Liberty e Nouveau,

  • Mostra “Paradiso non Perduto”

  • Convegno europeo sul Liberty

  • Visita al Parco Naturale;

17. Avviare una serie di pubblicazioni relative alle presenze storiche sul terrirorio

B. Confermare e incentivare tutte le manifestazioni esistenti – Sviluppare le potenzialità turistiche esistenti.

  1. Viareggio Incontri. Un appuntamento culturale a cui la città risponde con una affluenza costante.

  1. Progetto per l’attuazione di politiche turistiche di sostenibilità ambientale ed accessibilità. Volto alla valorizzazione degli impianti turistico-ricettivi promuovendo una politica ambientale, accessibile e di sostenibilità.

  1. Trasmissione RAIUNO “Con Parole Mie”. L’appuntamento all’Hotel Esplanade con Prof. E. Broccoli sugli argomenti più interessanti raccontati ai microfoni di RAIUNO.

  1. Festa del Patrono. 24 e 25 Maggio per la festa della SS. Annunziata con organizzazione della Fiera dei Ciottorini.

  1. Sapor Bio. Appuntamento che volge l’attenzione alla natura e all’ambiente.

  1. Il Carnevale. La principale manifestazione turistica di Viareggio. Necessità di una precisazione del ruolo e delle funzioni per trovare maggiore affermazione internazionale. Creazione di pacchetti soggiorno + partecipazione ai corsi mascherati e ai veglioni. Promuovere una sfilata di maschere a gruppi e singoli con premiazione. Organizzare un veglione in maschera a tema.

  2. Il Festival Pucciniano. L’importanza di assegnare alla Amministrazione Comunale l’incremento e la valorizzazione del Festival Pucciniano come elemento trainante nella pubblicizzazione di Viareggio come città adottata dal maestro Puccini.

  1. Passeggiata in Fiore. Manifestazione tesa a valorizzare la produzione locale dei fiori. Trasformare l’evento in una scadenza annuale di maggiore rilevanza.

  1. La Pesca. Rappresenta una caratteristica dell’economia turistica. Definire la possibilità di un marchio di qualità del pescato, nel rispetto di procedimenti e della salvaguardia dell’ambiente marino.

  1. Il Centro Congressi. Anche sul versante del turismo congressuale occorre che si avvii una riflessione sulle scelte ed esperienze precedenti quali il Convention-Bureau. Il Piano di Recupero approvato dalla AC è del 2003 ma occorre che dalle parole si passi ai fatti, con la riqualificazione della struttura.

  1. Il nuovo porto turistico. La nuova sistemazione del porto, caratterizzata come “ porto turistico” permette di supportare lo sviluppo della cantieristica e di quei servizi necessari per rendere la città attrezzata pronta a recepire la crescente concorrenza che sta emergendo.

  1. Creazione di un Portale sul Sito del Comune di Viareggio. “Comune di Viareggio Accessibile”. Dedicato alla clientela con speciali necessità: (persone con allergie alimentari, allergiche, con bambini in passeggino, obese, donne in gravidanza, persone anziane, claudicanti, cardiopatiche, sorde o ipoudenti, cieche o ipovedenti, in carrozzina con accompagnatore, carrozzina autonoma). Nel Sito sono inserite le rilevazioni di strutture alberghiere in grado di soddisfare tali necessità con estensione delle rilevazioni a tutti gli edifici pubblici o di interesse collettivo.

  1. Marketing Turistico. Programmazione di progetti che abbiano lo scopo di creare una identità locale, fare sistema, migliorare la professionalità e aumentare la qualità del prodotto offerto:

    1. Creare una convenzione con le Ferrovie dello Stato per promuovere gli spostamenti e le escursioni nelle città d’Arte Toscane;

    2. Cooperazione tra pubblico e privato come l’utilizzo di pescherecci nella creazione di pacchetti a offerta turistica;

    3. Collaborazione tra Cantieristica e attività Turistica

    4. Creazione di una Carta Sconti. Ha lo scopo di informare l’utente. Offre essenziali nozioni anche di carattere sanitario e di accessibilità. Si concentra maggiormente sui vari tipi di attività commerciali o punti vendita, eventi e manifestazioni e offre sconti.

18. Viareggio accessibile. Promuove iniziative Per l’accesso al “Mare per tutti e spiagge per tutti”. Mira alla creazione delle condizioni di accessibilità totale al mare da parte di fruitori con esigenze speciali.

a. adeguamento di stabilimenti balneari per ospitare persone con disabilità;

b. organizzazione di passeggiate a cavallo sulla spiaggia e in pineta fuori dal periodo estivo;

c. creazione di percorsi Sensoriali.

19. Il Gemellaggio. Gemellaggio con la città di Groningen (Olanda) o altra città Europea con cui condividere delle affinità come la vocazione del territorio e la duttilità morfologica urbana. Veicolo pubblicitario cui legare pacchetti turistici destagionalizzati.

2. LA CULTURA

L’uomo è veramente uomo soltanto grazie alla cultura”

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Recuperare, ricordare, proporre

Stimolare il senso di crescita culturale della nostra città, valorizzare tutte le potenzialità del territorio e divulgare la conoscenza locale devono essere obiettivi prioritari. La cultura è inoltre un impegno “politico” quando individua le necessità poste dalle nuove tendenze, analizza i bisogni “culturali”della città e del territorio. La cultura è viva non solo quando si recupera e si valorizza la memoria storica ma anche quando si è capaci di relazionare e di conciliare il passato con il presente. Ad esempio modernizzare il sistema museale integrandolo ai tempi, vuol dire essere al passo con i tempi, unire l’attività cultura-scuola in un sistema capace di interagire, inserire ogni attività relazionabile al panorama culturale in una banca dati significa recuperare, valorizzare il patrimonio storico e culturale secondo i dettami e le esigenzedella modernità.

Punti programmatici

  1. Creazione di un Osservatorio. Viareggio vive la crescita sistematica delle proposte culturali. Creare un Osservatorio per monitorare tutte le attività con funzione dovrebbe di organo di controllo e di valutazione anche preliminare del grado di successo delle iniziative.

  2. Valorizzazione delle piazze storiche. Le piazze sono “i luoghi del vissuto”. Non aver cura di esse è non aver cura della storia che contraddistingue una città. L’obiettivo è restituire il valore storico alle piazze per trasmettere un’identità culturale. Le Mostre.Come principio basilare: Dedicarsi all’allestimento di Mostre, come poli centrali di divulgazione della cultura e della conoscenza, che tengano assolutamente presente il principio della comprensione e fruizione a tutti i livelli. Conferma delle Mostre e Manifestazioni da calendario già programmate nel 2007.

  3. Allestimento di Mostre d’Arte Contemporanea. Nel futuro Museo d’Arte Moderna e Contemporanea dovrà esservi uno spazio da destinare ad esposizioni e vernissage di artisti emergenti per valorizzare la cultura prodotta localmente. Programmazione di visite didattiche per il pubblico adulto e per le scuole allo scopo di diffondere la conoscenza tecnica per comprendere l’arte contemporanea.

  4. Allestimento di Mostre Collettive. Prevedere mostre collettive nei differenti spazi cittadini per consentire la diffusione e lo scambio delle conoscenze verso il pubblico e tra gli stessi artisti.

  5. Circuito e Organizzazione di Mostre d’Arte Itineranti. Privilegiare collegamenti e mostre itineranti ad alti livelli, con collegamenti e interscambio con i Comuni delle grandi città d’arte. Creare una rete di gemellaggi unendo il nome di Viareggio alle grandi province italiane, europee e mondiali.

  6. Allestimento di una Mostra sulla Imprenditoria di Natura Locale. Una Mostra locale che non abbia l’impostazione di una fiera espositiva ma che sia un esempio della produttività locale con una sezione sarebbe dedicata ai talenti emergenti

  7. Allestimento di una Mostra sulla Sensorialità. Una Mostra che metta al centro la percezione dell’individuo con il coinvolgimento delle Associazioni dedicate alle persone diversamente abili.

  8. Allestimento di Mostre nelle piazze della città. Organizzare, attraverso allestimenti facilmente smontabili e con tensostrutture, piccole mostre che abbiano per tema il passato.

  9. Valorizzazione delle Tradizioni locali. Ripristinare la storica “Regata Tradizionale” con costumi d’epoca e la sfilata di barche sul canale Burlamacca ogni anno con tema diverso, ispirate al recupero e alla conoscenza delle radici storico culturali

  10. Sistema Museale Integrato. Progetto Pilota con lo scopo di formare un circuito di fruizione continuo mediante visite guidate e con l’ausilio di strumenti informatici. +

  11. Allestimento di una Banca Dati del Patrimonio Artistico Culturale del Territorio. Per la valorizzazione delle raccolte, di quadri, di reperti della marineria, collezioni archeologiche presenti presso privati allo scopo di permettere la programmazione di mostre che valorizzino la virtuosità dei cittadini e il patrimonio culturale del territorio.

  12. Sviluppo di percorsi tematici. Programmare una rete di percorsi tematici nella città, che diano notizia di dove si svolgono tali eventi privilegiandone e valorizzandone i luoghi stessi.

  13. Il Museo Carlo Blanc come polo archeologico versiliese. Il Museo Carlo Blanc rappresenta il fulcro dell’attività archeologica locale. L’incremento della ricerca attraverso il finanziamento per la ripresa degli scavi nei siti offrirebbe un ritorno di immagine e di interesse capace di accendere i riflettori sul Museo Blanc.

  14. Cultura e Scuola. Nascita di una nuova scuola dedicata alle arti dello spettacolo (Istituto Civico Superiore di Musica e delle Arti dello Spettacolo) con sede le scuole Jenco. Da un punto di vista imprenditoriale il progetto darebbe l’opportunità di corsi più professionali e l’allestimento di spettacoli rivolti al pubblico teatrale.

  15. Progetti di carattere sociale. Potenziamento, a scopo di formazione e prevenzione, di campagne educative sulla sicurezza stradale da farsi in tutte le scuole.

  16. Didattica complementare alle scuole. Per la divulgazione e la conoscenza storico-artistica della città e del territorio quali veicoli di conoscenza, e valorizzazione del patrimonio culturale.

  17. Viareggio polo etico, culturale e religioso. Per lo sviluppo e la cooperazione basata sul rispetto e la tolleranza tra i popoli. Ai fini di una promozione della cultura e rispetto di tutti i credi religiosi, creazione di un Forum per identificare le problematiche generali e produrre proposte per risolvere permanentemente i problemi.

  18. Valorizzazione del Polo Universitario. Amplicare, e diiversificare il numero di corsi. Avviati in collaborazione con l’Università di Pisa. Un particolare settore da sviluppare è quello turistico.

  19. Patrocini. L‘Assessorato Cultura dovràe ricoprire il ruolo di promotore e patrocinatore nella promozione di eventi che nascono da una spontanea volontà di espressione della cultura locale..

  20. Biblioteca Civica e Banca Dati Pubblicazione libri. Mirata alla conservazione di tutti i testi, ricerche, schedature, e pubblicazioni, libri di narrativa, e tutto quello che riguarda il territorio e la cultura locale proseguendo l’attività di informatizzazione che la Biblioteca Civica svolge sul territorio.

3. LA VIABILITA’

Restituire e valorizzare la città

Gli obiettivi per la città sono l’abbattimento dei livelli di inquinamento dell’atmosfera, visivo e da rumore prodotto dalle auto e dai mezzi di trasporto e la restituzione della zona centrale non solo a quanti vi abitano ma anche all’appartenenza storica, storico-architettonica e culturale dell’intera città.

Punti programmatici

  1. applicazione di filtri antiparticolato (FAP) ai mezzi pubblici, a quelli del Comune, ai privati ect. poi prevedere nei prossimi acquisti di automezzi, bus elettrici o a metano come già in uso in alcuni Comuni della Toscana;

  1. costruzione del sottopasso di via S.Francesco, per consentire ai i cittadini della zona Terminetto-Varignano-“PAM” di transitare da una zona all’altra a piedi o in bicicletta;

  1. realizzazione di piste ciclabili nel centro cittadino;

  1. indagine sulle problematiche emerse dall’applicazione del piano della sosta;

  1. costruzione di parcheggi sotterranei,a silos, a raso. Data l’entrata in vigore del piano della sosta, deve essere data la possibilità di usufruire di almeno due parcheggi. La presenza sul territorio urbano di garage e la programmazione di rimesse custodite viene incontro alla necessità cittadina di veder garantite in tutta sicurezza il proprio mezzo. La custodia stabilita con contratti convenzionati offre importanti risvolti sociali.

  1. individuazione dei sensi unici, delle piste ciclabili, del limite di velocità;

  1. garantire la sicurezza nei parcheggi scambiatori o nelle vie per la custodia delle macchine, delle biciclette a noleggio, e delle biciclette private, mediante la collocazione di telecamere le quali segnalino alla pubblica Sicurezza un eventuale scasso. Dalla centrale dei vigili e possibile monitorare una vastissima area urbana. Con l’obbiettivo di scoraggiare un eventuale fenomeno è da prendere in considerazione l’ipotesi di collocare delle sirene che messe in funzione facciano sospendere gli atti di furto o di semplice vandalismo. Il controllo non deve essere visto come un abuso ma percepito come un servizio.

LA SANITA’

La salute è un diritto fondamentale dell’individuo ed un interesse della collettività”

L’art.. 32 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Il principale compito della politica nell’ambito della Sanità è promuovere la salute dei cittadini valutando le risorse a disposizione in rapporto al tipo di domanda presente in un determinato momento. Le Aziende USL dovrebbero quindi agire con programmi e progetti a lunga scadenza e non soltanto sulla base di bilanci annuali, potendo realizzare forme di finanziamento al passo con i tempi. In un ottica di questo tipo quelle realtà che sono tecnologicamente avanzate hanno il dovere di creare condizioni di offerta di “salute” da offrire anche a quei cittadini meno abbienti. Nella realtà locale il progetto è di rendere socialmente accessibile a tutti i lavoratori, in particolar modo a quelli appartenenti alle categorie meno assistite, un servizio di cure odontoiatriche, di norma molto costose e quindi fuori dalla portata di una parte dei cittadini.

Punti programmatici

  1. convenzione per l’assistenza odontoiatrica da concordarsi e realizzarsi in accordo con la dirigenza della cantieristica e le parti sociali, mettendo inoltre a disposizione uno screening gratuito per tutti i dipendenti delle aziende aderenti al progetto, al fine di individuare in fase di prevenzione le lesioni dentarie da curare.

  1. potenziamento dei punti di primo soccorso e di emergenza territoriale esistenti nel territorio del comune di Viareggio

  1. assistenza territoriale agli anziani, ai pazienti in stato avanzato di malattia, ai pazienti in carico ai servizi di salute mentale e alle loro famiglie

  1. potenziamento della diagnostica strumentale per poter contribuire a ridurre i tempi di attesa, il ripristino del servizio di medicina scolastica preventiva mediante visite prescolastiche e periodiche in tutte le scuole.

LA SICUREZZA

Sicurezza è certezza di vita”

  1. Edilizia. L’amministrazione comunale possiede gli strumenti legali principi al fine di affrontare e risolvere la problematica della “percezione di sicurezza”: asse di penetrazione Darsena, Passeggiata, zona commerciale centro, pinete di Ponente e Levante, piazza Dante, area ferroviaria, marittima e terminalbus, etc. necessitano di valutazione attenta.

  1. Turnazione h24 Polizia Municipale. Date le esigenze del territorio è improcrastinabile l’esigenza di raggiungere un accordo contrattuale che normalizzi le prestazioni lavorative degli agenti di P.M. in turnazione h24.

  1. Copertura del territorio con il vigile di quartiere. Nei quadranti orari diurni appare indispensabile il servizio di ronda appiedato di agenti di P.M. specificamente preparati al fine rendere visibile ed efficace l’operato dell’amministrazione locale in termini di risposte alla “percezione di insicurezza”

  1. Mappatura delle esigenze del cittadino-utente. Interfacciare il cittadino-utente con l’amministrazione locale tramite il vigile di quartiere. I dati così raccolti saranno indispensabili alla pianificazione degli interventi.

  1. Sportello del cittadino. Il servizio di relazione con il pubblico, con funzione di filtro ed indirizzo, deve essere curato da agenti di P.M. specificamente preparati che possano così rappresentare cuscinetto tra le esigenze-pretese del cittadino-utente e i preposti uffici comunali.

  1. Comunicazione sicurezza. Individuare, anche nella persona del preposto al Comando P.M., la figura portavoce e direttamente incaricata alla comunicazione coi mass media al fine di una “corretta percezione di sicurezza in ordine ai fatti che accadono sul nostro territorio”.

  1. Piano di recupero spazi non fruiti. Ogni spazio in stato di abbandono, ovvero non adeguatamente fruito o vigilato, risulta di facile colonizzazione da parte di soggetti capaci di creare allarme sociale. A tal fine l’amministrazione locale provvederà alle opportune destinazioni quanto del patrimonio comunale, ovvero porrà in essere le politiche che riterrà più efficaci affinché la proprietà privata si comporti parimenti.

  1. Piano di manutenzione parchi pubblici. E’ urgente una manutenzione straordinaria di degli spazi che dovranno essere posti in condizione di essere fruiti con tranquillità in ogni momento del giorno e della notte. Per la manutenzione ordinaria si può ipotizzare l’impiego di organizzazioni di volontari, di soggetti da recuperare, di disoccupati.

  1. Piano di manutenzione illuminazione pubblica. Ogni zona buia o mal illuminata crea pericolo e/o timore. L’esigenza per la sicurezza è di eliminare entrambi gli effetti.

  1. Piano di manutenzione delle strade e marciapiedi – Piano di pulizia delle strade. Il degrado urbano è determinante nell’ambito della “percezione di insicurezza.

  1. Piano della sosta, della viabilità e Servizio di videosorveglianza. La facilità di “movimento urbano” determina percezione di ordine e sicurezza; un idoneo servizio di videosorveglianza rende possibile contestare le infrazioni ottimizzando le risorse umane ed è inoltre un valido strumento di prevenzione.

  1. Sperimentazione pattuglie miste P.M.-P.S. Il Comando di Polizia Municipale concorrà quanto più possibile con le forze di Polizia alle attività di prevenzione-repressione mettendo a disposizione il personale più idoneo ai servizi di specifica competenza e favorirà le esperienze congiunte, anche al fine della crescita professionale degli operatori impiegat.i

  1. Stazione F.S. La porta della città, nonché suo centro nevralgico, deve essere riqualificata.

  1. Servizio Antiabusivismo Commerciale. Una società civile non può pretendere il rispetto delle regole solo da parte degli imprenditori commerciali legittimi. L’eliminazione del fenomeno dell’abusivismo concentrerà l’attenzione sulle risorse umane e sul controllo mirato e settoriale dei lavoratori regolari.

  1. Piano di contrasto al lavoro nero. L’amministrazione comunale, individuato un pool specializzato, darà l’impulso principale per contrastare il fenomeno del lavoro nero in ogi settore.

  1. Sicurezza sul lavoro. Un’opera di sensibilizzazione mirata dovrà condurre i medesimi a lavorare in sicurezza.

  1. Piani P.E.E.P. Oggi l’unico e validissimo strumento con cui le giovani coppie possono uscire dalle sfiducianti situazioni precarie ponendosi nettamente al di fuori delle inefficaci politiche assistenzialistiche.

  1. Doveri e diritti dei cittadini extracomunitari regolari.

    • favorire il loro inserimento e la loro integrazione nella societa`.

    • deliberare leggi efficaci ed al passo coi tempi;

    • sostenere “le Forze dell’ordine” con tutti i mezzi e con nuove tecnologie;

    • inserire, quote di “immigrati naturalizzati,” nelle Forze dell’ordine, ed inviarli nelle zone ad alta densità di immigrazione;

    • istituire corsi di lingua e di cultura italiana;

    • insegnare la Costituzione Italiana e dare cenni sulle norme del Codice Civile, (soprattutto istruire sulle norme che riguardano lo stato civile e la famiglia);

    • certificare, sino all’avvenuta “naturalizzazione”, la situazione reddituale dell’immigrato, sufficiente a permettergli il sostentamento e la locazione in Italia per almeno tre mesi;

    • introdurre quote d’ingresso;

    • introdurre test e controlli sanitari per permettere l’assistenza sanitaria;

    • introdurre la rilevazione delle impronte digitali.

6. LO SPORT

Lo sport è salute, è vita, è educazione

Una buona amministrazione deve innanzitutto rivolgere la propria attenzione non solo alla conoscenza, per meglio governare il sistema dello sport cittadino ma soprattutto deve creare maggiori opportunità per tutti i cittadini.

Punti programmatici

  1. Incentivare la pratica delle attività sportive come forma di tutela della salute, con azioni semplici ma efficaci finalizzate all’integrazione e recupero dei soggetti più deboli.

  1. Investire nell’impiantistica sportiva, fondamentale per dare risposte concrete allo sport organizzato .

  1. Valorizzare il ruolo dell’associazionismo sportivo, supportando le attività, contribuendo alla crescita di un management dirigenziale qualificato e aperto a nuove esigenze sociali (disabili, bambini, adulti, anziani, donne ecc.)

  1. Garantire pari opportunità nell’utilizzo degli impianti sportivi a tutti i cittadini ed alle società sportive. Le società che gestiscono le strutture dovranno, in armonia con l’amministrazione, mantenere e valorizzare la struttura loro affidata.

  1. Incentivare la Cultura del Benessere. Favorire ogni azione volta a creare occasioni di sviluppo per tutto il territorio. Viareggio non dovrà rimanere solo espressione di Mare/Sole, ormai inadatto alle tendenze di mercato, ma un tutt’uno più articolato e caratterizzante come: “Viareggio, Turismo, Sport, Benessere e Tempo Libero” raggruppante tutti i soggetti che operano nel mondo della promozione sociale, sportiva e del nenessere (palestre, stabilimenti balneari, centri benessere, società sportive ecc.) per destagionalizzare e consolidare la percezione che Viareggio può essere la città per brevi vacanze invernali e weekend.

  1. Attività di relazione con le categorie. Relativamente al punto 5. si dovrà tener conto anche della città anche nei suoi aspetti più pratici (viabilità, parcheggi, pulizia, ecc.) favorendo un rapporto di relazione fra le associazioni delle categorie economiche e quelle culturali e di volontariato, prevedere pacchetti comprensivi di garage, parcheggio e free-ticket per l’uso dei mezzi pubblici.

  1. Agire in forma sinergica con le stagioni di spettacoli anche invernali, incrementandone l’offerta. Il turista dovrà poter tornare ad essere un villeggiante che veda nella città molteplici opportunità: riposo, cura del corpo e della mente, divertimento, benessere in libertà. Una nuova gestione e visione dell’offerta può far si che la città divenga meta di eventi e raduni di squadre.

  1. Promozione e valorizzazione dell’attività sportiva giovanile. Necessita di un censimento e coordinamento di tutte le società di promozione sociale e sportiva operanti sul territorio. Sia attraverso i mezzi tradizionali sia allestendo un apposito spazio sul sito del comune, si dovrà fornire alle famiglie un’informazione più completa su attività, luoghi, prezzi, programmi e quanto altro delle varie scuole sportive.

  1. Mobilità e viabilità sportiva. Mettere in condizione, anche chi abita lontano dal luogo ove pratica l’attività sportiva prescelta, di utilizzare gli scuolabus anche di pomeriggio previo coordinamento degli orari scolastici che prevedono rientri pomeridiani, ottimizzando l’uso delle mense e degli impianti sportivi.

  1. Tutte le società dovranno essere invitate a sottoscrivere “la carta dei diritti dello sport dei bambini e delle bambine”.

  1. Sport per tutti”. Prevedere convenzioni con palestre, associazioni socio-sanitarie e ASL per corsi di attività fisica intesa come ‘farmaco’ e diritto alla salute. Promuovere e potenziare le strutture esistenti rendendole più agevoli oltre che alla normale utenza anche alla terza età ed ai diversamente abili (sport-terapia per disabili e ginnastica Terza età, attività ippoterapica, etc.)

  1. Attività del Forum delle Associazioni per fornire una più adeguata consulenza anche ai circoli e alle associazioni più piccole per un più agevole ricorso al Credito Sportivo e progetti finanziati.

  1. Area della Darsena. Realizzazione di una piscina di 50 mt. nello spazio adiacente l’attuale struttura; ciò permetterebbe di usare gli impianti gia esistenti in cogestione con la nuova vasca e quindi un notevole risparmio nella realizzazione e gestione dell’impianto a fronte di un incremento delle attività agonistiche nel nostro comune con ripercussione positiva sull’affluenza turistica. L’intervento dovrà essere concertato assieme all’adeguamento della “Zona del Palazzetto” alle attuali esigenze (ristrutturazione e ampliamento del Palazzetto, realizzazione di aree per la pratica di attività sportive di atletica indoor e autdoor, area maneggio, beach volley, beach tennis e altri in base alle esigenze che si potranno evincere da un rapporto più stretto con le Società di Promozione Sportiva sul territorio) creando una “Cittadella delle Attività Sportive”.

  1. Creazione di spazi commerciali adiacenti affinché l’area non sia ad uso esclusivo di chi pratica o segue lo sport ma anche dagli “accompagnatori” sì da permettere anche ai nuclei familiari di far della zona uno spazio da vivere con maggiore armonia e per un maggior spazio di tempo.

L’URBANISTICA

Il turismo è l’asse portante dell’economia della città e la sua tutela è quindi un elemento ricettiva rappresenta un elemento fondamentale da attuare mediante 5 azioni prioritarie:

  1. la valorizzazione e la tutela degli esercizi esistenti che, per caratteristiche tipologiche, funzionali, architettoniche, dovranno mantenere la destinazione alberghiera;

  2. la ristrutturazione e il miglioramento dell’offerta turistica dei campeggi;

  3. il potenziamento dei parcheggi pubblici per garantire la migliore accessibilità alle strutture ricettive;

  4. l’individuazione delle politiche di sostegno all’industria alberghiera tramite specifiche iniziative, quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione nonché agevolazioni fiscali che permettano maggiori investimenti per il miglioramento dell’offerta.

Precisata la necessità di interventi strutturali per la difesa di questo settore è importante anche individuare alcune scelte di carattere amministrativo ed urbanistico. In questo quadro il P.S. sottolinea che, ai sensi della legislazione vigente, le strutture degli alberghi sono riconosciute strutture d’interesse pubblico, ma sottolinea anche la necessità di individuare specifiche zone urbanistiche con destinazione esclusivamente alberghiera, per aumentare la dotazione dei posti letto e garantire gli insediamenti di strutture alberghiere in tutte le zone urbanistiche (zone A storiche, B di completamento D produttive e F attrezzature territoriali e pubbliche), proprio in ragione della funzione d’interesse pubblico di queste strutture”.

Punti programmatici

  1. una vasta e fruibile zona parcheggi;

  1. una struttura ricettiva alberghiera che offra maggiori soluzioni;

  1. la creazione della cosiddette porte sulla città all’interno delle quali venga racchiusa una zona ove l’individuo possa vivere in uno stretto connubio con la città stessa;

  1. valorizzare la Passeggiata impedendo la trasformazione in residence delle strutture esistenti, dando delle linee guida a bar e negozi con una contestuale realizzazione di parcheggi sotterranei. Ciò, principalmente, nei tre punti strategici della passeggiata rappresentati dalla zona antistante il Principe di Piemonte e Piazza d’Azeglio, che sono le due porte naturali all’arrivo della passeggiata di Viareggio e, baricentrica all’intero sistema, in Piazza Mazzini;

  1. trovare un proseguimento della passeggiata lungo il canale Burlamacca sino ad arrivare ad una porta di accesso (di fronte al largo Risorgimento) posta nei pressi delle Antiche Chiuse. Il progetto è da completare con la creazione, nella zona indicata, di negozi affacciati sull’acqua. Tale intervento porta a prevedere la realizzazione dei relativi posteggi per consentire una facile fruibilità di questi esercizi. Un ulteriore servizio potrebbe essere costituito da un piccolo approdo dal quale parta un collegamento, da un lato, unitamente ad un percorso pedonale e ciclabile, all’inizio della passeggiata e, dall’altro, al lago di Massaciuccoli;

  1. La zona della Cittadella dovrebbe avere un trattamento analogo, divenendo un altro accesso a Viareggio, realizzando una zona di attrattive turistiche evitando la previsione di un nuovo agglomerato abitativo.

  1. Un’ulteriore porta su Viareggio è la zona di Torre del Lago che, con il teatro Puccini, rappresenta un attrattiva culturale e, con il lago di Massaciuccoli, un’attrattiva naturale. Per concludere l’offerta di collegamenti intermodali potrebbe essere unita, tale zona, al centro cittadino tramite la realizzazione di un piccolo porticciolo, innanzi al teatro, che permetta di giungere con piccole imbarcazioni attraverso un tragitto fluviale rispettoso dell’ambiente all’approdo delle Chiuse.

ACCORDO DI COALIZIONE TRA IL PARTITO DEMOCRATICO E IL PARTITO SOCIALISTA EUROPEO

 

corriere-della-versilia-corriere-di-lucca.jpgL’anno 2008 e questo giorno 25 febbraio si sono riunite le delegazioni del PD, rappresentata dal segretario Giovanni Giannerini, e del PS rappresentata dalla segreteria, nelle persone di Pino Bonfiglio e Francesca Fruzza, per discutere in merito ad eventuali accordi di coalizione per le prossime elezioni amministrative del 13-04-2008.

 

Dopo ampia discussione, valutate le attuali situazioni politiche, gli obiettivi e le convergenze programmatiche dei due partiti, le due segreterie accettano di dar luogo per le prossime consultazioni amministrative ad una rappresentanza politica di coalizione tra PD e PS e con eventuali altri partiti o movimenti che, di comune accordo, potranno essere inseriti nella coalizione stessa.

 

Per la scelta del candidato sindaco della coalizione il PS, non proponendo un proprio candidato, accetta il nome già designato dal PD ovvero qualunque altro candidato del PD che dovesse risultare da eventuali consultazioni primarie della coalizione PD-PS.

 

Infine le segreterie concordano sulle linee di programma che sarà descritto in un documento comune.

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Seg PD

Giovanni Giannerini

Segreteria PS

Pino Bonfiglio

Francesca Fruzza

SERATA “GOLOSA” AL PRINCIPINO DI PIEMONTE

corriere-della-versilia-corriere-di-lucca.jpgSerata “golosa” al Principino di Piemonte, organizzata dal Presidente del Consorzio Commerciale Marco Polo, Marco Puccinelli, con la partecipazione dello sponsor Caffarel.

Un evento gastronomico, allietato dalle note di un violino, con un menu’ tutto a base di cioccolata. Dagli antipasti al dolce. Tra bouchet di verdure alla salsa di cioccolata, tortino di barberosse al cuore di cioccolato, ravioli di farina di castagne e cacao con ripieno di anatra e salsa di pinoli, il piatto “principe” è stato il cinghiale in dolce e forte con cannelloni di melanzane al cacao. Un bel trionfo per Andrea, Lello e il loro staff, con un gran finale con crepes al “cioccolato alcolico” e tortino di cioccolato con salsa d’arancio. Tutte le signore sono state omaggiate da un dolce presente della ditta Caffarel e da bellissime rose gialle e color corallo e da un assaggio di finissimo e piccante cioccolato al peperoncino.

Tra gli ospiti “vip” Donata Lucchesi e e l’assessore al turismo Franco Pulzone, che hanno voluto essere presenti per rendere omaggio alla magistrale orchestra dell’evento culinario.

 

Letizia Tassinari

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Franco Pulzone – Una sintesi del programma

Care amiche e cari amici, mi rendo conto di quanto sia difficile oggi parlare di politica e di impegni visti gli attacchi a cui sono quotidianamente sottoposti i rappresentanti di governo e dei partiti anche a livello locale.

Devo dire anche per colpa di molti politici che spesso hanno disatteso gli impegni presi coi cittadini. Sono convinto però che mettendo in campo il massimo impegno, la buona volontà e la massima trasparenza saremo in grado di uscire da questa specie di palude in cui ci ha spinto l’antipolitica. Per fare questo però oltre alle cose di cui ho detto, bisogna abbattere gli steccati ideologici così come si sono configurati fino ad oggi.

Basta col muro contro muro, basta con la sinistra contro la destra, la destra contro la sinistra. Ma anche con la sinistra che si fa forte solo del suo passato. Basta con le contrapposizioni di metodo. Per questo ritengo che il partito socialista, pur mantenendo fede alla sua storia e alle sue peculiarità, debba aprirsi verso gli altri come solo un partito moderno può fare. Le intelligenze non sono tutte solo da una parte e dall’altra sono tutti deficienti, le idee non stanno tutte da una parte e dall’altra c’è il vuoto. Ecco, avete capito il concetto.

Se la politica vuol sopravvivere e continuare a fare la sua benemerita opera per il Paese deve rinnovarsi. E rinnovarsi vuol dire appunto aprirsi a tutti i contributi. E mi piace pensare che il P.S. possa essere il primo partito che alle prossime elezioni si possa presentare con un volto nuovo, con un progetto innovativo: Il P.S. dovrà presentarsi come il partito del rinnovamento, delle intelligenze, delle idee, il partito dell’umiltà anche, che possa individuare i possibili errori commessi in passato per non ripeterli. Ecco, è questo il nuovo partito socialista che voglio rappresentare.

Ed ora parliamo degli impegni che ci aspettano una volta superato lo scoglio delle elezioni.

TURISMO

Quella del turismo è certamente, insieme alla cantieristica, la maggiore industria di Viareggio e per questo dobbiamo curarla in maniera particolare. Dobbiamo incentivare e proteggere il turismo estivo, ma dobbiamo soprattutto far sì che i turisti arrivino tutto l’anno perché non possiamo pensare che una città come Viareggio si possa accontentare di pochi mesi di stagione.Dobbiamo avere un occhio di riguardo per gli anziani che sono quelli (tra saltuari e quelli delle seconde case) che frequentano maggiormente la zona. Ma dobbiamo guardare soprattutto ai giovani, invogliarli con varie iniziative, a venire da noi anche in tempi di bassa stagione. Dobbiamo insomma catturare nuovo pubblico, nuove realtà. Turismo vuol dire anche porto turistico e bisognerà anche in questo caso aiutare la zona della Darsena a svilupparsi ed attrezzarsi meglio. Turismo vuol dire cercare nuovi mercati: ed è per questo che anche Viareggio dovrebbe sfruttare al meglio l’arrivo all’aeroporto di Pisa degli aerei provenienti direttamente da New York. Nel giro di pochi chilometri ci sono tre città Pisa, Lucca e Viareggio (e la Versilia tutta) che, facendo sistema, potrebbero attrarre parecchie attenzioni degli americani. Vuol dire anche inventarsi nuove possibilità di visitare Viareggio, il padule,la costa antistante la città, i luoghi cari a Puccini, i monumenti più sconosciuti, il meraviglioso entroterra.

ATTREZZATURE

Per sviluppare il turismo oltre i mesi canonici di luglio-agosto, ma anche per fare stare meglio i viareggini, occorre che la città si doti di attrezzatur che al momento non ha come le piscine coperte o come uno spazio (la Cittadella) che possa ospitare anche d’autunno o d’inverno grandi spettacoli.

CULTURA

Il 2008 è ovviamente il 150° anniversario della nascita di Puccini. Per questo si rimanda a tutto quanto possa essere già stato predisposto e organizzato per celebrare l’evento cui guarda il mondo intero. Riportare il Premio Viareggio di letteratura ad un livello internazionale come era tanti anni fa magari aumentando anche il numero delle sezioni in cui è articolato. Valorizzare al massimo con opportuni restauri, illuminazioni ed eventi i grandi monumenti di Viareggio come il Palazzo delle Muse, Palazzo Paolina, Torre Matilde, la Cisterna, Villa Borbone. Quest’ultima da portare alla ribalta non solo come polo espositivo e luogo di incontri, ma anche come monumento in sé per quello che rappresenta nella storia la famiglia Borbone.

Viareggio incontri: una manifestazione che va avanti da tre anni con i suoi interessantissimi dibattiti con vari personaggi del sapere. Far conoscere più approfonditamente a viareggini e turisti istituzioni come il Museo Archeologico, quello della Marineria, il Museo d’arte moderna e contemporanea, la Pinacoteca di Lorenzo Viani. Far diventare Viareggio un faro nel panorama delle esposizioni. Ogni anno bisognerebbe organizzare (o prendere già confezionata) una grande mostra a livello internazionale (ad esempio: Viani e il suo tempo, dedicata cioè al grande artista viareggino ma soprattutto ai pittori della sua epoca; una mostra dedicata a Puccini in Versilia e Lucchesia; la Versilia nelle foto dei Fratelli Alinari). Non solo mostre pittoriche o fotografiche ma anche di scultura (basti pensare, ad esempio, ad un grande omaggio a Botero, scultore colombiano celebre in tutto il mondo che passa gran tempo della vita a Pietrasanta). Convegni, dibattiti e mostre sul Liberty e su Galileo Chini, uno dei massimi esponenti del movimento. Una mostra collettiva dedicata ogni anno a giovani pittori (limite d’età) con una classifica finale e una premiazione. I pittori devono lasciare una loro opera al museo d’arte moderna. Un concorso nazionale dedicato alle canzoni del Carnevale di Viareggio. Il recupero di antiche tradizioni come può essere ad esempio la regata tradizionale fra rioni con costumi d’epoca e la sfilata delle barche sul Canale. L’ufficio cultura attraverso la biblioteca pubblica e in collaborazione con il centro documentario storico dovrebbe mirare alla creazione e conservazione di tutti i testi, le ricerche, le schedature e pubblicazioni, libri di narrativa e tutto quello che riguarda il territorio e la cultura locale. Cultura vuol dire tante cose. Vuol dire anche cibo e tutto ciò che ad esso è connesso. C’è già la manifestazione Sapor Bio, si potrebbe aggiungere un evento dedicato ogni anno ad una particolare regione italiana che potrebbe presentarsi all’appuntamento con tutti suoi piatti tradizionali, i prodotti specifici, i vini, i formaggi, i pani.

RIBALTA NAZIONALE

L’imperativo di ogni buon amministratore di Viareggio deve essere quello di riportare la città e tutta la Versilia (insistiamo nel concetto di “fare sistema”) ai livelli internazionali a cui era arrivata una volta. Bisogna quindi impegnarsi, con intelligenza, idee, umiltà e buona volontà, a pensare a qualcosa che veramente possa ridare lustro alla zona come ai tempi (tanto per fare dei nomi) di Bernardini, Leonida Repaci, Oliviero, Franceschi).

IL CARNEVALE

Anche in questo caso bisogna sfruttare quel mese, mese e mezzo di sfilate per riportare l’attenzione di tutti su Viareggio. E far sì che quelli che vogliono mascherarsi, divertirsi e far baldoria non si fermino un giorno o poche ore e via. Occorre invece, investendo sull’evento con manifestazioni collaterali e accordi con grani enti, invogliare il turista ad anticipare l’arrivo o a posticipare la partenza. Insomma offrire un “pacchetto Carnevale” che darebbe nuova linfa all’economia della città.

 

ARREDI URBANI

Sempre in questo quadro di rilancio a livello internazionale, bisogna assolutamente rinnovare la facciata con cui si presenta oggi Viareggio: bisogna, ad esempio, realizzare quanto prima la nuova passeggiata per offrire a chi ci viene a trovare ma anche ai viareggini stessi un aspetto non più così dimesso come appare oggi. In questo contesto c’è anche da riportare agli splendori di un tempo i grandi monumenti, le piazze e i palazzi di cui è ricca la città.

TRAFFICO

Bisognerà di certo rivedere il piano sosta. Ma bisogna essere chiari: non è che una città come la nostra possa continuare con questo volume di traffico pazzesco, smog, inquinamento, parcheggi che non ci sono, marciapiedi invasi dalle automobili. Certo bisognerà studiare la situazione, fare le cose con calma, consultare la popolazione ma qualcosa se vogliamo bene ai nostri figli,se vogliamo bene ai nostri genitori, se vogliamo bene a noi stessi dobbiamo farla. Come del resto stanno facendo le città più importanti del mondo.

ASSISTENZA SANITARIA

Solo un accenno per dire che se la popolazione italiana è una delle più anziane d’Europa è chiaro che lo Stato, la regione, la Provincia, i singoli Comuni devono essere il più vicino possibile a questi cittadini col potenziamento di strutture di pronto soccorso, aumento dei medici, aumento delle autoambulanze. Ma anche con l’invenzione di strutture di servizio e di divertimento per questa nuova e importante <maggioranza>.

 

SICUREZZA

Lotta allo sfruttamento della prostituzione con la riqualificazione delle zone più soggette al fenomeno, lotta allo spaccio di droga, ma lotta anche alla vendita dei marchi contraffatti. Vendere il falso è un reato e i nostri amici che affollano a tutte le ore passeggiata e Molo dovranno capirlo. E dovranno capirlo tutte le organizzazioni che si nascondono dietro quei poveretti. Ai quali dovrà pur essere offerta un’opportunità per uscire dal mercato dell’illegalità.

Fermiamoci qui per il momento. Certamente mi sarò dimenticato di qualcosa, ma la strada è ancora lunga da percorrere. E avremo quindi modo di tornare sulle mancanze. Certamente qualcuno dei nostri avversari dirà che tutto quello che ho esposto è scritto nel libro dei sogni. Ma i nostri avversari dovrebbero pur sapere che i sogni talvolta si avverano, non muoiono sempre all’alba. E io e tutti quelli che mi sostengono ci impegniamo fin da ora a realizzare molti di quei sogni. Che col contributo di tutte le intelligenze che vorranno aderire al nostro progetto, con le idee, con l’umiltà, con la buona volontà di tutti, con la massima trasparenza, diventeranno realtà. Almeno in gran parte.

Franco Pulzonevarie-letizia-110.jpg

FRANCO PULZONE: CERTEZZE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO AI COMUNI

corriere-della-versilia-corriere-di-lucca.jpgvarie-letizia-095.jpgL’Assessore Franco Pulzone ha inviato una lettera al Presidente della Regione Toscana e agli assessori al bilancio, alle attività produttive e al turismo per sollecitare, in tempi rapidi, una riunione urgente tra la Regione Toscana e l’ANCI, finalizzata a puntualizzare i contenuti del prossimo Regolamento attuativo regionale sul demanio marittimo.
Nella lettera, l’assessore ripercorre le tappe portate avanti dall’Anci Toscana, con il coordinamento del Sindaco Marco Marcucci, come, ad esempio, “il fatto che nel maggio del 2006 l’associazione avesse già presentato la bozza di legge regionale per la disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”. Successivamente, la proposta fu portata all’attenzione del Consiglio Regionale.
“Nella proposta si sottolineava, tra l’altro, – scrive Pulzone – l’esigenza che la Regione Toscana espletasse le funzioni di programmazione ed indirizzo generale, di monitoraggio e vigilanza dell’attività delegata agli Enti Locali e di supporto e consulenza ai Comuni costieri per l’esercizio della attività amministrativa attribuita e si chiedeva che, a fronte delle funzioni svolte dagli Enti Locali, fosse trasferito agli stessi il 75% della sovrattassa regionale sui canoni demaniali statali”
La proposta poi, esaminata dalle associazioni di categoria le cui osservazioni erano state recepite, aveva dato vita, nell’aprile 2007, alla bozza di documento preliminare elaborato dalla Regione Toscana, la quale aveva peraltro accolto le indicazioni dell’Anci anche per il ristorno economico del 75% del canone statale.
A giugno dello scorso anno, la Regione Toscana aveva presentato alle associazioni di categoria una seconda bozza del documento preliminare contenente alcune integrazioni riservandosi, sentito il parere delle associazioni, la predisposizione della bozza del testo legislativo. A seguito della approvazione della Finanziaria 2007, alla Regione è stata attribuita, oltre alla competenza in materia di determinazione della classificazione delle aree tra ‘normale’ e ‘alta valenza’, la definizione delle modalità finalizzate a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia .
“A fronte delle notizie ad oggi circolanti – scrive l’assessore agli amministratori regionali – è lecito supporre che sia intenzione della Regione Toscana non tanto intraprendere iniziative dirette alle attività sopra indicate quanto piuttosto al riassorbimento nella competenza regionale di alcune funzioni già conferite ai Comuni sulla base della L.R. 88/98 in osservanza alla quale i Comuni si sono attivati ed organizzati sia dal punto di vista delle risorse umane sia attraverso l’emanazione di opportuni provvedimenti attuativi assumendo a proprio carico i rilevanti oneri economici ben superiori al contributo regionale”. .
Per questi motivi, Pulzone chiede un aggiornamento della situazione attraverso la convocazione di una riunione urgente tra la Regione Toscana e l’Anci, alla presenza del Presidente della Giunta regionale Claudio Martini, del Presidente del Consiglio Regionale Riccardo Nencini e degli assessori regionali al Turismo, alle Attività Produttive ed al Bilancio, finalizzata a puntualizzare i contenuti del prossimo Regolamento attuativo ove sia tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni precedentemente fornite in materia dalla stessa Anci.

Letizia Tassinari

LA LETTERA DI MILZIADE CAPRILI, SOLLECITATA DALL’ASSESSORE AL TURISMO FRANCO PULZONE

milziade-caprili.jpegOnorevoli senatori,

per il turismo italiano, da tempo immemorabile, non si attuano politiche in grado di mettere in circolazione risorse pubbliche e non si è fatto niente per quanto riguarda la possibilità di avere una concentrazione di tutte le risorse in una sorta di ”casa Italia”, come invece avviene da tempo per ”casa Francia”; infatti, come dicono tutte le ultime recenti inchieste, il turismo made in Italy ha subito, nel tempo, clamorosi rovesci a favore di Spagna, Grecia e di altri paesi emergenti.

Sembra, perciò, venuto il momento di non affrontare i problemi in forma episodica, ma proporre alla discussione un disegno di legge in grado di fornire un quadro di riferimento, anche perché la presunta autonomia ed il presunto potere esclusivo delle Regioni, risultano, in realtà, pretesti per il disinteresse a questo settore tanto significativo della nostra economia, mentre, allorquando in altre sedi si stabiliscono aumenti del 300% degli oneri per le imprese turistiche si inferisce un colpo mortale e definitivo a molte Regioni e territori che si reggono sul turismo balneare. E questo è solo un esempio!

 

Il Trattato di Lisbona firmato il 13 Dicembre al Titolo XXI detta i principi fondamentali sul Turismo dichiarando, all’art.176 B: “1. L’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore. A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:

a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.”.

 

E, quindi, risulterebbe significativo per l’Italia elaborare buone pratiche e creare un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese turistiche, soprattutto tenendo conto del valore economico del settore turistico nel nostro Paese e della legislazione frammentaria, non organica, assente di chiari principi guida che è stata emanata in materia.

 

 

LEGISLAZIONE VIGENTE

 

Il problema da affrontare per proporre una nuova legge sul turismo non è marginale, nella misura in cui la normativa in materia sembra essere totalmente superata e assolutamente da stravolgere quanto ai contenuti e alle finalità.

L’originario art. 117 della Costituzione nell’attribuire alle Regioni la competenza legislativa in materia di turismo ne fissava il limite nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Detti principi sono stati definiti inizialmente con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo, a seguito della quale le regioni hanno adottato le rispettive discipline, e più recentemente con legge 29 marzo 2001,n. 135 di riforma della legislazione nazionale sul turismo.

La legge in vigore, definita “Riforma” e non legge quadro, sostituisce la vecchia legge-quadro che manteneva una forte impronta centralistica e restituisce pienamente la potestà legislativa alle Regioni. Una parte delle norme precedentemente definitive dalla legge-quadro vengono direttamente ascritte alla competenza regionale. Per altre, quelle relative alla definizione di qualità del turismo italiano, agli interessi non frazionabili di tutela dei consumatori e di libertà di impresa, la strada scelta è stata quella di delegificare e affidare, prima del recepimento regionale della riforma, alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire linee guida che contengano standard minimi validi su tutto il territorio nazionale.

 

Con tale legge è stata istituita la Conferenza nazionale del turismo, indetta dalla Presidenza del Consiglio almeno ogni 2 anni e organizzata dal ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, cui partecipano anche rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro, quelli degli imprenditori, dei consumatori, delle associazioni pro-loco, dell’Unione nazionale dei comuni e delle comunità montane, delle onlus, degli ambientalisti e dei sindacati. La Conferenza ha lo scopo di verificare l’attuazione e l’aggiornamento delle linee guida (ovvero del decreto del governo di indirizzo degli interventi).

 

Sicuramente innovativa nella legge in vigore è la carta dei diritti del turista da redigere in almeno 4 lingue, contenente informazioni sui servizi turistici e sulle procedure in caso di inadempienza delle imprese e delle agenzie, sui diritti del viaggiatore su aerei, treni, navi, autostrade, sugli obblighi in caso di acquisto dei pacchetti e dei viaggi organizzati, sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle tasse doganali, sui modi di contattare le associazioni di tutela dei consumatori, sulle norme di tutela del patrimonio artistico e culturale.

 

Si prevede che, per la rapida risoluzione delle controversie sia tra imprese che tra imprese e utenti (che possono anche avvalersi delle associazioni dei consumatori), le camere di commercio costituiscano apposite commissioni arbitrali e di conciliazione.

 

 

Meno apprezzabili risultano le norme in vigore sui “Sistemi turistici locali “ definiti comei territori, anche di regioni diverse, in cui c’è un’offerta turistica integrata di beni culturali, ambientali, di attrazioni turistiche, di prodotti tipici agroalimentari o artigianali” e fatti oggetto di promozione e finanziamenti.

 

Risultano assolutamente confuse e contraddittorie le norme in vigore relativamente alle autorizzazioni e alle sanzioni, fino al riferimento allo “sportello unico” e al sistema generale dei finanziamenti.

 

L’ art. 9 della legge n.135 del 2001 infatti, semplifica le procedure per chi opera nel comparto turistico, applicando allo stesso la normativa relativa allo sportello unico per le attività produttive (istituito dal d.lgs. 112/1998), gestito dai Comuni singolarmente o in forma associata con altri enti locali e/o in convenzione con le Camere di commercio. I Comuni dovranno conformarsi ai principi di speditezza, unicità e semplificazione che caratterizzano il nuovo corso della pubblica amministrazione, uniformando i procedimenti di autorizzazione per le attività e professioni turistiche alle procedure previste per le altre attività produttive, se più favorevoli, e attribuendo a un’unica struttura, lo sportello, la responsabilità dei procedimenti.

 

Anche in quest’ambito il richiamo ad istituti di carattere generale, tra l’altro di difficile avvio nel nostro ordinamento e ripetutamente riformati, comporta una sostanziale disapplicazione della normativa statale.

 

 

 

Nella legislazione statale vigente mancano in sostanza idee guida e si registra:

  • un estremo interesse alla creazione di enti ed organismi con competenze sovrapposte

  • una indifferenza ai contenuti e all’esame di problematiche di carattere generale

  • una dispersione in centinaia di provvedimenti episodici di alcune soluzioni anche giuste, ma slegate da un contesto normativo organico

  • una confusione tra attività imprenditoriali vere e proprie e attività prive di connotati da “impresa”

  • una carenza contenutistica di carattere generale

Esistono poi una serie di norme statali sparse, confuse ed inserite in normative relative ad altre materie:

  1. concessioni demaniali (codice della navigazione);

  2. agevolazioni per attività produttive (L n. 488/1992);

  3. imprenditoria femminile (L n. 215/1992);

  4. ordinamento ENIT (L n. 292/1990);

  5. maestri di sci (L n. 81/1991).

 

Il d.lgs. n. 300/1999 aveva attribuito le residue funzioni statali sul turismo al neo-istituito Ministero delle attività produttive, frutto dell’accorpamento di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso, quasi per sancire il riconoscimento del valore strategico del settore nell’ambito dell’economia nazionale e mirare ad una maggiore integrazione delle politiche nazionali rivolte alle attività produttive.

Il d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge n. 233/2006, ha sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie.

Infine, l’ENIT, Ente nazionale del turismo, istituito con legge n. 610 del 1921 e più volte riformato, ha compiti di promozione e incremento del turismo dall’estero verso l’Italia, ed è stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo con d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge n. 80 del 2005), operante a servizio sia delle amministrazioni statali, che di quelle regionali .

 

 

I CONTENUTI DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE

 

In sostanza la normativa che si propone dovrebbe articolarsi su pochi punti qualificanti:

 

1) obbligo di adozione del “piano turistico degli interventi”, con il quale vengono determinati gli obiettivi da perseguire , gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive.

2) l’adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio statale

3) l’alta formazione degli operatori del comparto turistico e norme di tutela per i lavoratori del settore

4) gli strumenti per lo sviluppo turistico: istituzione di un “marchio turistico Italia” mirato a riconoscere l’eccellenza in ambito turistico di aree territoriali, comuni, strutture ricettive e imprese turistiche e principi guida per le campagne promosse dagli enti locali

4) il collegamento con le attività di incentivazione dello sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento agli aiuti nei confronti delle imprese commerciali, artigianali, turistiche, culturali etc.

5) le attività per la tutela dei diritti del turista

 

Il che implica la necessità di proporre una legge quadro di indirizzi che si discosti dai tradizionali canoni della legislazione in materia, anche perché le recenti modifiche apportate al titolo V della Costituzione pongono l’accento sulla necessità di una attenta valutazione delle implicazioni derivanti dalla scelta dei percorsi attuativi, in quanto si è probabilmente effettuato un passaggio troppo brusco da un sistema accentrato ad uno decentrato senza stabilire le regole che, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e coordinamento dell’intero quadro costituzionale, consentano allo Stato di fissare i principi fondamentali ed evitino la diversità di trattamento per cittadini, turisti ed imprese nelle diverse Regioni.

 

 

Tra l’altro nella materia del turismo non può essere ignorata la necessità di collaborare alla realizzazione di interessi ultraregionali (quelli di più Regioni, della Nazione, dell’Europa) e alla definizione di politiche coordinate nelle materie di competenza statale. Nè può essere evitato il debito riconoscimento del ruolo dell’impresa, protagonista della vita economica e sociale, soggetto “costituente” e “patrimonio” della Regione, assieme ai cittadini, alle organizzazioni sociali o la promozione di forme pubblico/privato per la promozione dell’economia locale e la costituzione di organi permanenti di consultazione/partecipazione , con reali poteri di intervento nelle dinamiche istituzionali.

 

 

 

 

RAPPORTI STATO REGIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

 

Occorre proporre una legge che non susciti particolari problematiche relative al possibile conflitto di competenza con le Regioni e gli enti locali: in altri termini non si devono aggredire in alcun modo le tradizionali competenze degli enti territoriali, limitandosi a fornire un contributo e una legislazione di principi che potrebbe funzionare da potenziamento del ruolo degli enti locali.

 

Con il novellato art. 117 della Costituzione cambiano le regole, la materia del turismo non rientra tra quelle di competenza concorrente né tanto meno esclusiva dello Stato che pertanto, secondo alcuni, non è chiamato a fissarne neppure i principi fondamentali, rimanendo tutta la materia di competenza regionale.

 

Questa tesi non sembra meritevole di accoglimento, almeno nella materia del turismo che, indubbiamente presenta rilevantissimi aspetti locali, ma non può mancare di una normativa quadro e di indirizzo per la tutela di superiori interessi di carattere certamente generale e riguardante tutto il Paese.

 

E, tuttavia, contro le disposizioni della legge n.135/2001 i ricorsi per conflitto di attribuzione non furono pochi. Le Regioni ricorrenti denunciavano, in riferimento ai vari parametri indicati, molteplici vizi delle norme oggetto dei ricorsi, essenzialmente sotto i profili dell’invasione della competenza regionale o della lesione del ruolo costituzionale delle regioni in materia di turismo, determinati per effetto della previsione di diversi atti e prescrizioni statali e ministeriali.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Comitato nazionale del Turismo, l’organismo istituito nel maggio 2005 dal ministro delle Attivita’ produttive, Claudio Scajola, e destinato a diventare la cabina di regia per coordinare l’attivita’ delle Regioni e dello Stato nella promozione del turismo. La sentenza della Corte ha accolto in questo modo il ricorso presentato da alcune Regioni (Toscana, Veneto, Campania, Abruzzo) contro l’art. 12 del decreto n. 35 del 2005, convertito nella legge 80 del 14 maggio 2005.

 

Non a caso il Ministro Rutelli ha provveduto AD ISTITUIRE IL Comitato per le politiche turistiche sostitutivo del Comitato nazionale ritenuto illegittimo.

 

Le Regioni hanno denunciato, poi, l’illegittimità dei commi da 2 a 4 e 7 dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, norme che, disponendo la trasformazione dell’Ente nazionale del turismo (ENIT) nell’Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, violerebbero gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la legge statale interverrebbe in una materia di competenza regionale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione di rappresentanti della Regione e stabilendo comunque la soggezione dell’attività dell’Agenzia al controllo ministeriale.

 

In sostanza gli organi fondamentali dell’Agenzia-Enit sono formati con l’incisivo coinvolgimento delle Regioni , ma l’immagine resta quella di una struttura principalmente collegata all’organizzazione ministeriale, la cui sola presenza incoraggia il Governo a conservare ulteriori strutture, rigidamente statali, come il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, recentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di consistenti risorse finanziare, in una materia in cui l’amministrazione statale dovrebbe avere solo compiti di indirizzo e coordinamento sulla base di qualificati interessi di carattere nazionale.

 

Il quadro delle competenze è, comunque, certamente, profondamente mutato in seguito alla riforma costituzionale del 2001, che, non inserendo la materia del turismo nell’elencazione delle competenze regionali di tipo concorrente (e nemmeno in quelle di competenza esclusiva statale) ne ha determinato, implicitamente, il riconoscimento alle Regioni a titolo di competenza c.d. esclusiva o residuale (art. 117, comma 4, Cost.).

 

Le recenti modifiche apportate al titolo V della Costituzione pongono, dunque, l’accento sulla necessità di una attenta valutazione delle implicazioni derivanti dalla scelta dei percorsi attuativi, in quanto si è probabilmente effettuato un passaggio troppo brusco da un sistema accentrato ad uno decentrato senza stabilire le regole che, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e coordinamento dell’intero quadro costituzionale, consentano allo Stato di fissare i principi fondamentali ed evitino la diversità di trattamento per cittadini, turisti ed imprese nelle diverse Regioni.

 

 

Tra l’altro nella materia del turismo non può essere ignorata la necessità di collaborare alla realizzazione di interessi ultraregionali (quelli di più Regioni, della Nazione, dell’Europa) e alla definizione di politiche coordinate nelle materie di competenza statale.

 

Nè può essere evitato il debito riconoscimento del ruolo dell’impresa, protagonista della vita economica e sociale, soggetto “costituente” e “patrimonio” della Regione, assieme ai cittadini, alle organizzazioni sociali o la promozione di forme pubblico/privato per la promozione dell’economia locale e la costituzione di organi permanenti di consultazione/partecipazione , con reali poteri di intervento nelle dinamiche istituzionali.

 

 

Certamente, la posizione che appare più in linea con l’esigenza di salvaguardare un ruolo di coordinamento a livello centrale potrebbe essere quella sostenuta dalla dottrina che afferma la non esclusività della competenza regionale nelle materie non elencate dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

 

In base a tale interpretazione, lo Stato conserverebbe il potere di emanare leggi anche su materie diverse da quelle a lui riservate, leggi che non sarebbero affette da vizio di costituzionalità, in quanto – pur non essendo materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato – non è comunque precluso allo Stato di legiferare su di esse, e ciò soprattutto in assenza di normative regionali.

 

Con questo provvedimento si sceglie una linea chiara e rigorosa che propone una forte politica nazionale per il turismo senza intaccare le prerogative regionali, il riconoscimento delle realtà locali ed il ruolo di Comuni e Province.

 

Più utile è definire che il testo proposto, innovativo rispetto alla previgente legislazione, chiama gli enti territoriali esponenziali a gestire fino in fondo il loro ruolo, ispirandosi però ad una normativa di indirizzo che affronta e valuta il tema della tutela della concorrenza, del sostegno allo sviluppo economico, della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini e, primi fra tutti, dei lavoratori.

 

 

Del resto è consolidata opinione in giurisprudenza e dottrina che la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potesta’ legislativa regionale possa aspirare a superare il vaglio di legittimita’ costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita’ concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta’.

 

Il conflitto Stato Regioni in materia di turismo non ha registrato punti di scontro insanabili per una serie di motivi:

  • da un lato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 2003, ha respinto i ricorsi regionali contro la Riforma del turismo del 2001, evidenziando che, essendo sopravvenuta in materia la competenza residuale delle Regioni, e, con essa, la possibilità per le Regioni di sostituire con proprie leggi la normativa impugnata, la legge n. 135/2001 non risultava lesiva per le Regioni che potevano decidere liberamente se applicarla o meno.

  • dall’altro ha svolto un importante ruolo di mediazione la Conferenza Città, Stato, Regioni che ha consentito alle Regioni di pervenire ad un esercizio “congiunto”di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all’uno o all’altro livello.

  • infine alla fine del 2006 si è giunti, dopo una serie di conflitti, al varo del Comitato nazionale del turismo previsto dalla legge n.135/2001 attraverso il suo effettivo insediamento, con una rinnovata composizione ed una nuova denominazione (Comitato per le politiche turistiche)

In sintesi, la normativa che si propone, evita di inserirsi nella contrapposizione tra i fautori di una ulteriore e più decisa regionalizzazione della materia del turismo, e i sostenitori della necessità di un ritorno al passato e, dunque, di un accentramento delle competenze.

I primi si fondano sull’indubbia diversità delle caratteristiche territoriali (e delle relative attrattive turistiche) del territorio italiano, e sull’altrettanto indubbia capacità di sperimentazione ed innovazione dimostrata, in più di trent’anni di legislazione, dalle Regioni.

I secondi, invece, partono dai dati economici, che mostrano una crescente sofferenza del mercato turistico italiano, dovuto,anche alla difficoltà di promuovere un’immagine unitaria dell’Italia all’estero e ritengono che allo Stato debba essere tuttora riconosciuto – almeno in via transitoria, e sino alla piena attuazione del federalismo fiscale – un rilevante ruolo di impulso ed indirizzo nei settori economici che, come quello turistico,rappresentano una porzione rilevantissima del PIL nazionale.

Le ragioni degli uni e degli altri sono contemperate dalla normativa proposta che non interviene mai con norme precettive sulle Regioni e gli enti locali, ma innesta meccanismi di coordinamento ed equilibrio, dettando principi ed indirizzi solo in materie, quale quella della tutela dei diritti dei lavoratori, o della libertà di concorrenza ed evitando, per non incorrere nella censura della sproporzione tra l’interesse generale tutelato e l’autonomia regionale in previsioni di una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico.

In secondo luogo vengono previste, su tutti i punti qualificanti, intese con le Regioni ed in tutti gli organismi collegali una loro presenza consistente e significativa.

Con la normativa proposta, pertanto, si potrebbe pervenire ad un nuovo assetto organizzativo del turismo italiano, ridisegnato dal basso, che valorizzi in un quadro nazionale unitario le peculiarità e le identità locali.

Per realizzare questo si auspica che le Conferenze permanenti, in collegamento con le associazioni nazionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, concordino alcuni criteri di fondo per l’emanazione o l’adeguamento delle loro normative al precipuo fine di evitare scelte disomogenee a livello nazionale e regionale e scarsa efficacia sugli enti locali e sugli operatori del settore.

PROFILI URBANISTICI

a necessità che avvertono le imprese di accelerare il processo di ammodernamento e di rafforzare la loro competitività per poter operare in un mercato allargato, richiede anche una maggiore efficienza della funzione pubblica per il concorso alla progettazione dello sviluppo territoriale. Da questo punto di vista tutte le procedure proposte privilegiano le azioni finalizzate, tra l’altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l’esercizio dei poteri pubblici.

TUTELA DEI LAVORATORI ED IN PARTICOLARE DEI LAVORATORI STAGIONALI

Nella proposta viene dedicata una particolare attenzione al mondo del lavoro che in quest’ambito risulta particolarmente esposto alle sfavorevoli condizioni della stagionalità che a volte si traduce in precarietà ed assenza di tutele e garanzie verso i lavoratori.

Tra le finalità della legge è prioritario, a nostro avviso, favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato del lavoro nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale degli addetti del settore.

Il primo problema da affrontare concerne quello dei lavoratori gestori. Infatti la loro posizione è particolarmente priva di garanzie e arreca danni al settore turistico di non poco rilievo.

I gestori e le loro famiglie non godono di alcuna garanzia e di alcuna tutela: il loro lavoro, tra l’altro, viene remunerato concorrenza con la rendita immobiliare dei proprietari totalmente estranei alla gestione alberghiera e disinteressati agli stessi immobili.

Ambedue i soggetti non hanno possibilità e convenienza a garantire la manutenzione dell’immobile e la qualità della gestione, o, tantomeno, le innovazioni tecnologiche e le ristrutturazioni con rilevanza urbanistica: ne deriva un danno diretto oltre che ai lavoratori anche al settore economico del turismo , alle città e , in genere, alla qualità dell’offerta turistica italiana.

 

Da tale considerazione prende le mosse la proposta di notevoli benefici tributari in caso di acquisizione degli immobili connessi alle attività da parte dei gestori delle stesse. .

 

 

NEGOZI STORICI

 

Il Comitato Ristretto della Commissione X Attività Produttive della Camera dei Deputati ha varato nell’ottobre 2007, un progetto di legge che aveva l’obiettivo di porre sotto tutela i negozi e i locali storici con almeno cinquanta anni di attività Il progetto di legge nato da un ampio accordo in Commissione, ci sembra un provvedimento molto utile per lo sviluppo del turismo in quanto riteniamo essenziale che nei centri storici delle nostre città venga tutelata la permanenza di attività che rischiano di essere espulse, a causa degli alti costi di gestione e di affitto, a favore di banche o fast food; si ritiene pertanto opportuno inserire alcuni principi di tale normativa nella presente provvedimento di Riforma del turismo al fine di sottolineare che gran parte della capacità attrattiva dei centri storici è affidata proprio all’unicità di queste tradizioni commerciali o artigianali.

 

E’ evidente che, in questa sede , il discorso assume contorni più ampi e va verso la tutela di forme di associazionismo, di organizzazioni per i prodotti tipici, di consorzi privati e pubblici o misti per la valorizzazione delle risorse territoriali.

 

Si fa confluire nella proposta tutta l’esperienza dell’ANCI, di Res Tipica, di singoli e gruppi che hanno lavorato e lavorano per rilanciare territori della repubblica fondandosi sulle antiche tradizioni, i mestieri, i prodotti gastronomici e no che sono peculiari del territorio e che quel territorio possono valorizzare e caratterizzare.

 

CONCLUSIONI

Come è noto in molte norme sparse nella legislazione vigente si tenta di tutelare qualche forma particolare di turismo (ad esempio nell’ultima finanziaria il turismo innovativo, quello congressuale, etc); ma piuttosto che trovare occasionali soluzioni sporadiche in agevolazioni fiscali, sottoposte tra l’altro, alla concessione di deroghe da parte degli organismi comunitari, si propone di risolvere il problema con un principio più generale di favore verso forme di turismo ritenute meritevoli di particolare tutela , come quello all’aria aperta o giovanile, quello congressuale, quello religioso e soprattutto quello collegato alla rivalutazione dei territori, delle tradizioni e dei prodotti tipici.

 

Per quanto riguarda le ricorrenti estensioni di agevolazioni previste per altri settori al turismo, la nostra proposta risolve con una norma di carattere generale di assimilazione delle imprese turistiche alle imprese industriali, in modo che nelle successive norme di incentivazione, esenzioni o agevolazioni fiscali etc. il legislatore debba, laddove voglia escludere le imprese turistiche, espressamente limitare la portata delle disposizioni ad altre categorie di imprese e non si debba effettuare il ragionamento inverso.

 

Gli scopi in questo caso sono espressi:

  1. favorire l’aumento dei flussi turistici

  2. favorire la nascita di nuove imprese nel settore

La normativa proposta sembra essere tutta ispirata a tali principi.

In sintesi, nel disegno di legge che si propone, si perseguono obiettivi che sono già in parte presenti nella legislazione vigente, ed altri che riteniamo particolarmente caratterizzanti e riguardano:

  • la necessità di un riordino della materia;

  • la necessità di prevedere tutele particolari per i lavoratori stagionali e precari;

  • la necessità di determinare una riduzione di spesa pubblica, disciplinando i contributi a pioggia alle imprese ed alle iniziative, fissando criteri (art.14) che prevedono la promozione dell’immagine unitaria delle Regioni all’estero ad un coordinamento nazionale delle iniziative, e limitando la concessione di contributi da parte dei comuni a quelli rientranti nei criteri regionali di programmazione turistica;

  • un nuovo rapporto fra sviluppo del turismo, valorizzazione del territorio e delle sue risorse, tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA TURISTICO NAZIONALE, d’iniziativa dei Senatori Milziade Caprili e Raffaele Tecce

DISEGNO DI LEGGE

 

D’iniziativa dei Senatori Milziade CAPRILI, Raffaele TECCE

 

 

 

 

Legge di riforma del sistema turistico nazionale

 

 

 

 

Art. 1.
Oggetto e finalita’

  1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  2. I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarieta’ del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonche’ degli operatori e dei lavoratori del settore e sono improntati ai seguenti indirizzi:

  1. tutela la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta’ di impresa e la libera circolazione dei lavoratori;

  2. riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi

  3. tutela e valorizza i lavoratori del settore, con particolare riferimento alla salvaguardia delle attività turistiche stagionali

  4. favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale;

  5. tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

  6. sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico o rilevanti sul territorio ai fini dello sviluppo turistico , al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;

  7. promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali;

  8. tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti;

  9. valorizza e riconosce l’autonomia regionale in materia e il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;

  10. sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

  11. promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

  12. promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali e coordinando ed indirizzando la promozione turistica delle realtà locali, in collegamento con le imprese operanti sul territorio e coordinando la promozione dell’immagine turistica territoriale con le finalita’ nazionali

  1. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

  2. Lo Stato e le Regioni, nell’esercizio coordinato delle proprie competenze, valorizzano il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica;

  3. L’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica può essere effettuato solo attraverso protocolli d’intesa, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri di colta in volta competenti, cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche’ l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’ promozionali svolte all’estero. Allo stesso Ministero competente spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea in materia di turismo.

  5. La normativa in materia di turismo è sempre adottata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori e le associazioni sindacali dei lavoratori del settore.

Art. 2.
Liberta’ di impresa e tutela del lavoro

1. L’attivita’ imprenditoriale nel settore turistico si fonda sul principio della liberta’ di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed e’ esercitata nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori del settore.

Art. 3.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente normativa:

a) per standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti si intendono i criteri di fondo per l’offerta di informazione ed accoglienza. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attivita’ dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalita’ di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;

b) per imprese turistiche si intendono tutte le imprese del settore, in quanto il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attivita’ svolta;

2. Le norme della presente legge si applicano alle persone fisiche e giuridiche che esercitano professionalmente le attività turistiche.

Art. 4.

Tipologie di imprese turistiche

 

1. Tra le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore va effettuata la distinzione tra:

a) “turistiche ricettive: tutte le imprese che gestiscono attivita’ ricettive ed attivita’ di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo ricettiva, con annessi servizi turistici ed attivita’ complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprieta’, campeggi e villaggi turistici, aree camper nonché altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attivita’ ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.

b) “turistiche non ricettive”: tutte le imprese turistiche non destinate essenzialmente all’accoglienza notturna degli ospiti , distinguibili in:

      1. Attivita’, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonche’ di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

      2. Attivita’ correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attivita’, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

      3. Attivita’ di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita’ di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Le agenzie di viaggio svolgono attivita’ di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche’ l’intermediazione del soggiorno all’interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

      4. Sono altresi’ imprese turistiche quelle che esercitano attivita’ locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti.

c) “turistiche per connessione” sono tutte le attività che assumono carattere turistico se effettuate con specifico riferimento al settore turismo, ma potrebbero anche essere svolte ad altri fini, come, a titolo non tassativo:

      1. Attivita’ organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attivita’ operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilita’ delle persone, nell’applicazione di tecnologie innovative

      2. Attività organizzate e operanti nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, le botteghe storiche, la valorizzazione delle specialita’ artistiche ed artigianali del territorio.

      3. Attività di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici

      4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica

      5. Le imprese turistiche di montagna collegate alle attivita’ svolte per l’esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell’imprenditorialita’ turistica della montagna intesa nel suo complesso

      6. Le attività svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialita’ socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l’ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

 

2. Per attivita’ turistiche non imprenditoriali si intendono le attivita’ di accoglienza non convenzionale ( es. bed and breakfast) e le attivita’ ricettive gestite senza scopo di lucro (campi boy scout, colonie etc.), esse sono rappresentate dalle attivita’ turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attivita’ non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificita’ del proprio territorio;

Art. 5.

ualità dei servizi turisticiQualità dei servizi turistici

 

1. Come standard minimi sui criteri e le modalita’ dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche si intende che, in termini generali e senza esclusione, le attivita’ ed i servizi turistici:

  1. devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilita’ e/o con limitate capacita’ motorie;

  2. devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilita’ ambientale;

  3. devono garantire l’applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro, creando le condizioni per superare il lavoro stagionale.

2. L’attività turistica riceve la qualifica di turismo sostenibile, laddove si concretino le seguenti condizioni:

 

  1. fare ottimo uso delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave nello sviluppo turistico, mantenendo essenziali processi ecologici e aiutando a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità.

 

  1. rispettare l’autenticità socio-culturale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale e i valori tradizionali e contribuire alla comprensione e alla tolleranza inter-culturale.

 

  1. Assicurare operazioni economiche a lungo-termine, procurare benefici socio-econiomici includendo un impiego stabile, opportunità di guadagno e servizi sociali alle comunità locali e contribuire ad alleviare la povertà

3. Le attività nel settore vengono ritenute professioni turistiche laddove, per esercitarle, risulti indispensabile il conseguimento di apposite qualifiche professionali.

 

Art. 6.

Interventi nel settore connotati da particolari requisiti qualitativi

 

 

1. Le iniziative e le attività che assicurino, attraverso innovazioni tecnologiche, adozione di misure di differenziazione delle attività, creazione di reti di servizi, la mancata utilizzazione di lavoro stagionale, acquisiscono posizioni di priorità in ogni misura di sostegno pubblico, sia di livello nazionale che di livello locale.

2. La destagionalizzazione consiste in tutte le misure adottate per allungare la stagione turistica, modificando la fisionomia dell’offerta turistica attraverso strutture non legate alla stagionalità (es. centri benessere, terme, sale convegni etc) o attraverso norme che consentono una maggiore flessibilità a strtture tipicamente stagionali (lidi balneari autorizzati all’apertura invernale con altre funzioni)

3. Il turismo congressuale è quello collegato a congressi, convention, viaggi incentive, workshop, convegni, tavole rotonde etc. considerati nel loro complesso eventi destagionalizzati e capaci di offrire un forte potenziale di sviluppo del settore.

4. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato o della tradizione locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

5. I sistemi turistico-commerciali sono programmi e progetti, di iniziativa pubblica o privata, caratterizzati da una precisa connessione tra attività turistiche e attività collegate al sistema distributivo o della somministrazione di alimenti e bevande

6. Le botteghe storiche sono quelle rientranti nella griglia di criteri regionali per identificare la storicità, la tradizione e la tipicità dei negozi, delle botteghe, dei mercati, delle trattorie, dei caffè, delle locande, negli Albi e Mappe delle botteghe e dei mercati storici e di tradizione ed oggetto di azioni e interventi di sostegno mirato.

7. Il turismo rurale comprende tutte le attività turistiche svolte in ambiente rurale e, perciò, contribuisce alla tutela e allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali svantaggiate, mentre l’agriturismo, anch’esso segmento del comparto del turismo rurale, e` caratterizzato dal legame inscindibile con l’attivita` agricola e la qualifica di imprenditore agricolo del gestore.

 

 

Art. 7.

Comitato per le politiche turistiche e compiti dell’ Agenzia Nazionale del Turismo

 

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero e’ istituito il Comitato per le Politiche Turistiche con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche e di indirizzo per l’attivita’ dell’Agenzia nazionale del turismo di cui al D.P.R. 06-04-2006, n. 207. Tale Comitato sostituisce il Comitato nazionale per il turismo di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80.

2. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L’articolo 2 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: << Art.2. – 1.L’Agenzia:

a) cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonche’ la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni ed il coordinamento con la promozione italiana;

b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualita’ degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato per le politiche turistiche

c) svolge attivita’ di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

 

d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche per attivita’ promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;

 

e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attivita’ produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all’estero, anche ai sensi dell’articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;

 

f) svolge le altre funzioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

2. L’Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato per le politiche turistiche. il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all’approvazione del Ministero competente, sentita, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Nei piani di cui al comma precedente l’Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo, con particolare riferimento alle forme di turismo maggiormente meritevoli di tutela.>>

 

 

Art. 8.

Promozione dei diritti del turista

1. La Carta dei diritti del turista viene redatta dal Comitato per le Politiche Turistiche in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche’ le associazioni nazionali di tutela dei consumatori e viene varata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2. La Carta contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;

b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turistico.

Art. 9.

Conferenza nazionale del turismo

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo che e’ organizzata, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato per le politiche turistiche e l’Agenzia ENIT. Sono convocati di diritto per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunita’ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti di linee guida per lo sviluppo turistico. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 10.

Requisiti di accesso all’attivita’

1. L’attivita’ turistica ricettiva non professionale, in tutte le tipologie, puo’ essere esercitata senza iscrizione ad Albi e senza il possesso di particolari requisiti professionali.

2. Per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare , allorquando tali attività abbiano natura turistica, occorrono i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Non possono esercitare attività nel settore turistico:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita’ o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

4. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e’ effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il divieto di esercizio dell’attivita’ turistica, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

6. In caso di societa’ il possesso dei requisiti di accesso alle attività è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’.

7. Le Regioni stabiliscono le modalità di formazione dei lavoratori del settore e le forme di tutela specifiche per gli stessi, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali.

8. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita’ in Italia, secondo il principio di reciprocita’, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche’ previo accertamento, per gli esercenti le attivita’ professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita’ di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita’ analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

Art. 11.
L’abilitazione all’esercizio delle professioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale. Le Regioni devono adottare criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.

 

2. Le regioni stabiliscono le modalita’ di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del turismo piu’ rappresentative e gli enti da queste costituiti.

 

3. Le Regioni stabiliscono le materie dei corsi con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita’. Possono altresi’ prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore turistico.

4. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi precedenti nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale.

 

5. Le regioni stabiliscono, per l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione, di agenzia ed assimilate, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell’Unione europea.

 

6. Sono fatte salve le abilitazioni gia’ conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 12.
Programmazione dello sviluppo turistico e delle attività turistiche

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ferma restando l’autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai rispettivi territori, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell’attivita’ economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell’Italia all’estero, anche attraverso il coordinamento delle iniziative regionali ne locali;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5, nonche’ dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell’attivita’ turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per l’integrazione e l’aggiornamento della Carta dei diritti del turista;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita’ economiche, in campo turistico, attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

Art. 13.

Osservatorio Nazionale del Turismo e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. L’articolo 9 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: <<Art.9.- 1. Presso la Presidenza del Comitato per le politiche turistiche è istituito l’Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita’ del sistema.

2. Con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’inteso con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti l’organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonche’ la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.

3. Dell’Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di cui al DPCM 22 ottobre 2007, oltre ai compiti ad esso già attribuiti dalla legislazione vigente, esercita:

  1. compiti di elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29.03.2001, n. 135;

  2. iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali;

  3. vigilanza sull’”Agenzia”, sul Club alpino italiano (CAI), sull’Automobile club d’Italia (ACI);

  4. assistenza alla domanda turistica;

  5. promozione degli investimenti turistici all’estero ed in Italia;

  6. riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all’esercizio delle attività professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari;

  7. relazioni istituzionali con l’Unione Europea e partecipazione alle fasi ascendente e discendente dell’elaborazione delle norme comunitarie;

  8. rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati Esteri nel settore di competenza.

5. Presso il Dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all’attività dello stesso Comitato.

6. Nell’ambito del Dipartimento ha sede l’Osservatorio Nazionale del Turismo.

 

Art. 14.

Criteri di programmazione regionale. Piani Urbanistici e regolamenti comunali.

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente normativa definiscono gli indirizzi generali per lo sviluppo turistico e per l’insediamento delle attivita’ turistiche, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) curare la promozione turistica del territorio Italia unitamente a quella delle loro realtà territoriali
a) favorire la realizzazione di una rete di strutture ricettive che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita’ del sistema e la qualita’ dei servizi da rendere;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse forme di turismo e delle diverse tipologie di strutture ricettive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti turistico ricettivi con particolare riguardo a fattori quali la mobilita’, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione turistica al fine della riqualificazione del tessuto urbano e degli ambiti territoriali di rispettiva competenza per conservare o ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del turismo;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici, anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;

e) salvaguardare e riqualificare la rete delle strutture turistico ricettive nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la realizzazione di progetti pubblici con il fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione della rete stessa;

f) favorire gli insediamenti turistici destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia’ operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta’ di prevedere a tal fine forme di incentivazione;

g) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entita’ e all’efficienza della rete ed ai flussi turistici, attraverso la costituzione di appositi Osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti coordinati dall’ Osservatorio nazionale del turismo.

2. Ciascuna Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da’ attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge:

a) adottando piani triennali di sviluppo turistico e relativi programmi annuali di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel territorio;

b) prevedendo la promozione dell’immagine unitaria della Regione in Italia ed all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali

c) fissando i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e vietando ai Comuni l’erogazione di contributi non rientranti nei criteri regionali;

d) curando il coordinamento della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale

 

3. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore turistico, affinche’ gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti delle strutture turistiche e turistico ricettive e le modalità per la realizzazione di interventi di riqualificazione sulle strutture esistenti;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche’ dell’arredo urbano, prevedendo comunque, la possibilità di derogare i limiti di edificabilità per la realizzazione di interventi innovativi e di qualità nelle strutture turistiche, con particolare riferimento a quelle connesse alla linea di costa ed ai siti sottoposti a vincolo paesaggistico e con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;

c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita’ di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita’ minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture turistiche, avendo riguardo alla condizione dei luoghi;

d) la correlazione dei procedimenti di natura edilizia inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’esercizio di attività turistiche, prevedendone la contestualita’;

e) la utilizzabilità a fini turistici di strutture abitative e di manufatti senza specifica destinazione urbanistico-edilizia;

f) le semplificazioni dei procedimenti urbanistico edilizi in presenza di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5.

4. Per l’emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi’, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del settore turistico.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adottare il piano urbanistico di settore con riferimento agli insediamenti turistici, la normativa urbanistico edilizia per la semplificazione degli interventi di recupero e ristrutturazione delle strutture esistenti ed il programma di intervento per l’incentivazione del settore e la valorizzazione della loro realtà territoriale, nonché il regolamento per le sponsorizzazioni.

6. I Comuni, quali titolari primari della valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, devono farsi parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed iniziative promozionali., elaborando Piani di settore e gli appositi regolamenti e promuovendo i sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e i sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5

7. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

8. I progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e dei sistemi turistico-commerciali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, devono perseguire, in particolare, le seguenti finalita’:

a) sostenere attivita’ e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita’ ad alta intensita’ di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista;

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita’ per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita’, di certificazione ecologica e di qualita’, e di club di prodotto, nonche’ alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero, coordinando l’immagine alla strategia nazionale.

 

Art. 15.
Procedimenti per l’insediamento di strutture turistiche

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una struttura turistica sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche’ quelle relative alle destinazioni d’uso;

c) l’ubicazione e la volumetria dell’esercizio

d) l’eventuale progetto di interventi edilizi da attuare

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nelle strutture turistiche è, in genere, consentito il consumo di alimenti a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione assistita, salvo che nella struttura si possa esercitare regolarmente la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le attivita’ ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche’ di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

Art. 16.
concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative e nautica da diporto

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente:

  1. i criteri direttivi comuni nel rilascio delle concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative

  2. i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita’ turistico-ricreative.

  3. gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dagli stabilimenti balneari nella stagione della balneazione e nel periodo di apertura con esercizio delle sole attività connesse.

  4. gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d’ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici.

 

2. I criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attivita’ turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili e dagli approdi marittimi

 

3. Gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese turistiche sono determinati, comunque, sentite le associazioni di categoria, i sindacati dei lavoratori e i titolari dei beni demaniali.

Art. 17.
Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi legati al turismo sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti.

2. Gli esercizi recettivi sono sempre aperti mentre gli altri tipi di attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente puo’ liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere, salvo apposite motivate deroghe

3. L’esercente e’ tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi legati al turismo non osservano la chiusura domenicale e festiva né mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attivita’ in orario notturno e tutte le necessarie deroghe alle limitazioni di cui al comma 2.

6. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua gli strumenti per garantire che gli addetti rispettino i limiti di legge nella prestazione dell’attività lavorativa e che i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare alle limitazioni orarie, non costituiscano occasione di incremento dell’utilizzo del lavoro stagionale, laddove la richiesta di deroga venga effettuata per tre anni consecutivi.

Art. 18.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta’ d’arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta’ d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano, comunque, liberamente gli orari di apertura e di chiusura.

2. Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta’ d’arte o le zone del territorio da sviluppare turisticamente, nelle quali applicare il regime di totale liberalizzazione dei periodi e degli orari di apertura, fatto salvo il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori.

Art. 19.
Pubblicita’ dei prezzi e chiarezza dell’offerta contrattuale

1. Nell’esercizio di tutte le attività turistiche, ai consumatori-utenti deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo dei prodotti offerti, mediante l’uso di cartelli, prestampati o con altre modalita’ idonee allo scopo.

2. Le condizioni e le clausole contrattuali, le prestazioni offerte e le garanzie fornite devono essere illustrate in modo chiaro ed inequivocabile, soprattutto in presenza di contratti atipici e misti.

Art. 20.

Aiuti e finanziamenti di progetti

 

1. E’ istituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, un Fondo unico per gli incentivi alle imprese turistiche, di seguito denominato Fondo, la cui dotazione finanziaria per l’anno 2008 è di 50 milioni di euro.

2. Le Regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui al comma 1 , definiscono le modalita’ e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ per la gestione dell’intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

 

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche, oltre i finanziamenti specifici previsti dal presente articolo, sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, cosi’ come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita’ ai criteri definiti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

Art. 21
Copertura finanziaria

 

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 20 della presente legge, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1.
Oggetto e finalita’

  1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  2. I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarieta’ del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonche’ degli operatori e dei lavoratori del settore e sono improntati ai seguenti indirizzi:

  1. tutela la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta’ di impresa e la libera circolazione dei lavoratori;

  2. riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi

  3. tutela e valorizza i lavoratori del settore, con particolare riferimento alla salvaguardia delle attività turistiche stagionali

  4. favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale;

  5. tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

  6. sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico o rilevanti sul territorio ai fini dello sviluppo turistico , al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;

  7. promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali;

  8. tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti;

  9. valorizza e riconosce l’autonomia regionale in materia e il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;

  10. sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

  11. promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

  12. promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali e coordinando ed indirizzando la promozione turistica delle realtà locali, in collegamento con le imprese operanti sul territorio e coordinando la promozione dell’immagine turistica territoriale con le finalita’ nazionali

  1. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

  2. Lo Stato e le Regioni, nell’esercizio coordinato delle proprie competenze, valorizzano il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica;

  3. L’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica può essere effettuato solo attraverso protocolli d’intesa, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri di colta in volta competenti, cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche’ l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’ promozionali svolte all’estero. Allo stesso Ministero competente spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea in materia di turismo.

  5. La normativa in materia di turismo è sempre adottata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori e le associazioni sindacali dei lavoratori del settore.

Art. 2.
Liberta’ di impresa e tutela del lavoro

1. L’attivita’ imprenditoriale nel settore turistico si fonda sul principio della liberta’ di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed e’ esercitata nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori del settore.

Art. 3.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente normativa:

a) per standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti si intendono i criteri di fondo per l’offerta di informazione ed accoglienza. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attivita’ dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalita’ di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;

b) per imprese turistiche si intendono tutte le imprese del settore, in quanto il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attivita’ svolta;

 

2. Le norme della presente legge si applicano alle persone fisiche e giuridiche che esercitano professionalmente le attività turistiche.

 

Art. 4.

Tipologie di imprese turistiche

 

1. Tra le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore va effettuata la distinzione tra:

a) “turistiche ricettive: tutte le imprese che gestiscono attivita’ ricettive ed attivita’ di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo ricettiva, con annessi servizi turistici ed attivita’ complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprieta’, campeggi e villaggi turistici, aree camper nonché altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attivita’ ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.

b) “turistiche non ricettive”: tutte le imprese turistiche non destinate essenzialmente all’accoglienza notturna degli ospiti , distinguibili in:

      1. Attivita’, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonche’ di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

      2. Attivita’ correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attivita’, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

      3. Attivita’ di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita’ di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Le agenzie di viaggio svolgono attivita’ di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche’ l’intermediazione del soggiorno all’interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

      4. Sono altresi’ imprese turistiche quelle che esercitano attivita’ locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti.

c) “turistiche per connessione” sono tutte le attività che assumono carattere turistico se effettuate con specifico riferimento al settore turismo, ma potrebbero anche essere svolte ad altri fini, come, a titolo non tassativo:

      1. Attivita’ organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attivita’ operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilita’ delle persone, nell’applicazione di tecnologie innovative

      2. Attività organizzate e operanti nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, le botteghe storiche, la valorizzazione delle specialita’ artistiche ed artigianali del territorio.

      3. Attività di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici

      4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica

      5. Le imprese turistiche di montagna collegate alle attivita’ svolte per l’esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell’imprenditorialita’ turistica della montagna intesa nel suo complesso

      6. Le attività svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialita’ socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l’ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

 

2. Per attivita’ turistiche non imprenditoriali si intendono le attivita’ di accoglienza non convenzionale ( es. bed and breakfast) e le attivita’ ricettive gestite senza scopo di lucro (campi boy scout, colonie etc.), esse sono rappresentate dalle attivita’ turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attivita’ non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificita’ del proprio territorio;

 

 

 

Art. 5.

ualità dei servizi turisticiQualità dei servizi turistici

 

1. Come standard minimi sui criteri e le modalita’ dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche si intende che, in termini generali e senza esclusione, le attivita’ ed i servizi turistici:

  1. devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilita’ e/o con limitate capacita’ motorie;

  2. devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilita’ ambientale;

  3. devono garantire l’applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro, creando le condizioni per superare il lavoro stagionale.

2. L’attività turistica riceve la qualifica di turismo sostenibile, laddove si concretino le seguenti condizioni:

 

  1. fare ottimo uso delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave nello sviluppo turistico, mantenendo essenziali processi ecologici e aiutando a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità.

 

  1. rispettare l’autenticità socio-culturale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale e i valori tradizionali e contribuire alla comprensione e alla tolleranza inter-culturale.

 

  1. Assicurare operazioni economiche a lungo-termine, procurare benefici socio-econiomici includendo un impiego stabile, opportunità di guadagno e servizi sociali alle comunità locali e contribuire ad alleviare la povertà

3. Le attività nel settore vengono ritenute professioni turistiche laddove, per esercitarle, risulti indispensabile il conseguimento di apposite qualifiche professionali.

 

Art. 6.

Interventi nel settore connotati da particolari requisiti qualitativi

 

 

1. Le iniziative e le attività che assicurino, attraverso innovazioni tecnologiche, adozione di misure di differenziazione delle attività, creazione di reti di servizi, la mancata utilizzazione di lavoro stagionale, acquisiscono posizioni di priorità in ogni misura di sostegno pubblico, sia di livello nazionale che di livello locale.

2. La destagionalizzazione consiste in tutte le misure adottate per allungare la stagione turistica, modificando la fisionomia dell’offerta turistica attraverso strutture non legate alla stagionalità (es. centri benessere, terme, sale convegni etc) o attraverso norme che consentono una maggiore flessibilità a strtture tipicamente stagionali (lidi balneari autorizzati all’apertura invernale con altre funzioni)

3. Il turismo congressuale è quello collegato a congressi, convention, viaggi incentive, workshop, convegni, tavole rotonde etc. considerati nel loro complesso eventi destagionalizzati e capaci di offrire un forte potenziale di sviluppo del settore.

4. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato o della tradizione locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

5. I sistemi turistico-commerciali sono programmi e progetti, di iniziativa pubblica o privata, caratterizzati da una precisa connessione tra attività turistiche e attività collegate al sistema distributivo o della somministrazione di alimenti e bevande

6. Le botteghe storiche sono quelle rientranti nella griglia di criteri regionali per identificare la storicità, la tradizione e la tipicità dei negozi, delle botteghe, dei mercati, delle trattorie, dei caffè, delle locande, negli Albi e Mappe delle botteghe e dei mercati storici e di tradizione ed oggetto di azioni e interventi di sostegno mirato.

7. Il turismo rurale comprende tutte le attività turistiche svolte in ambiente rurale e, perciò, contribuisce alla tutela e allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali svantaggiate, mentre l’agriturismo, anch’esso segmento del comparto del turismo rurale, e` caratterizzato dal legame inscindibile con l’attivita` agricola e la qualifica di imprenditore agricolo del gestore.

 

 

Art. 7.

Comitato per le politiche turistiche e compiti dell’ Agenzia Nazionale del Turismo

 

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero e’ istituito il Comitato per le Politiche Turistiche con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche e di indirizzo per l’attivita’ dell’Agenzia nazionale del turismo di cui al D.P.R. 06-04-2006, n. 207. Tale Comitato sostituisce il Comitato nazionale per il turismo di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80.

2. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L’articolo 2 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: << Art.2. – 1.L’Agenzia:

a) cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonche’ la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni ed il coordinamento con la promozione italiana;

b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualita’ degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato per le politiche turistiche

c) svolge attivita’ di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

 

d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche per attivita’ promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;

 

e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attivita’ produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all’estero, anche ai sensi dell’articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;

 

f) svolge le altre funzioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

2. L’Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato per le politiche turistiche. il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all’approvazione del Ministero competente, sentita, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Nei piani di cui al comma precedente l’Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo, con particolare riferimento alle forme di turismo maggiormente meritevoli di tutela.>>

 

 

Art. 8.

Promozione dei diritti del turista

1. La Carta dei diritti del turista viene redatta dal Comitato per le Politiche Turistiche in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche’ le associazioni nazionali di tutela dei consumatori e viene varata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2. La Carta contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;

b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turistico.

 

 

Art. 9.

Conferenza nazionale del turismo

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo che e’ organizzata, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato per le politiche turistiche e l’Agenzia ENIT. Sono convocati di diritto per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunita’ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti di linee guida per lo sviluppo turistico. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

 

Art. 10.

Requisiti di accesso all’attivita’

1. L’attivita’ turistica ricettiva non professionale, in tutte le tipologie, puo’ essere esercitata senza iscrizione ad Albi e senza il possesso di particolari requisiti professionali.

2. Per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare , allorquando tali attività abbiano natura turistica, occorrono i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Non possono esercitare attività nel settore turistico:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita’ o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

4. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e’ effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il divieto di esercizio dell’attivita’ turistica, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

6. In caso di societa’ il possesso dei requisiti di accesso alle attività è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’.

7. Le Regioni stabiliscono le modalità di formazione dei lavoratori del settore e le forme di tutela specifiche per gli stessi, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali.

8. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita’ in Italia, secondo il principio di reciprocita’, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche’ previo accertamento, per gli esercenti le attivita’ professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita’ di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita’ analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

Art. 11.
L’abilitazione all’esercizio delle professioni

 

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale. Le Regioni devono adottare criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.

 

2. Le regioni stabiliscono le modalita’ di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del turismo piu’ rappresentative e gli enti da queste costituiti.

 

3. Le Regioni stabiliscono le materie dei corsi con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita’. Possono altresi’ prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore turistico.

4. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi precedenti nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale.

 

5. Le regioni stabiliscono, per l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione, di agenzia ed assimilate, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell’Unione europea.

 

6. Sono fatte salve le abilitazioni gia’ conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge

 

 

 

 

 

Art. 12.
Programmazione dello sviluppo turistico e delle attività turistiche

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ferma restando l’autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai rispettivi territori, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell’attivita’ economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell’Italia all’estero, anche attraverso il coordinamento delle iniziative regionali ne locali;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5, nonche’ dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell’attivita’ turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per l’integrazione e l’aggiornamento della Carta dei diritti del turista;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita’ economiche, in campo turistico, attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

Art. 13.

Osservatorio Nazionale del Turismo e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. L’articolo 9 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: <<Art.9.- 1. Presso la Presidenza del Comitato per le politiche turistiche è istituito l’Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita’ del sistema.

2. Con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’inteso con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti l’organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonche’ la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.

3. Dell’Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di cui al DPCM 22 ottobre 2007, oltre ai compiti ad esso già attribuiti dalla legislazione vigente, esercita:

  1. compiti di elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29.03.2001, n. 135;

  2. iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali;

  3. vigilanza sull’”Agenzia”, sul Club alpino italiano (CAI), sull’Automobile club d’Italia (ACI);

  4. assistenza alla domanda turistica;

  5. promozione degli investimenti turistici all’estero ed in Italia;

  6. riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all’esercizio delle attività professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari;

  7. relazioni istituzionali con l’Unione Europea e partecipazione alle fasi ascendente e discendente dell’elaborazione delle norme comunitarie;

  8. rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati Esteri nel settore di competenza.

5. Presso il Dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all’attività dello stesso Comitato.

6. Nell’ambito del Dipartimento ha sede l’Osservatorio Nazionale del Turismo.

 

Art. 14.

Criteri di programmazione regionale. Piani Urbanistici e regolamenti comunali.

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente normativa definiscono gli indirizzi generali per lo sviluppo turistico e per l’insediamento delle attivita’ turistiche, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) curare la promozione turistica del territorio Italia unitamente a quella delle loro realtà territoriali
a) favorire la realizzazione di una rete di strutture ricettive che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita’ del sistema e la qualita’ dei servizi da rendere;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse forme di turismo e delle diverse tipologie di strutture ricettive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti turistico ricettivi con particolare riguardo a fattori quali la mobilita’, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione turistica al fine della riqualificazione del tessuto urbano e degli ambiti territoriali di rispettiva competenza per conservare o ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del turismo;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici, anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;

e) salvaguardare e riqualificare la rete delle strutture turistico ricettive nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la realizzazione di progetti pubblici con il fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione della rete stessa;

f) favorire gli insediamenti turistici destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia’ operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta’ di prevedere a tal fine forme di incentivazione;

g) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entita’ e all’efficienza della rete ed ai flussi turistici, attraverso la costituzione di appositi Osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti coordinati dall’ Osservatorio nazionale del turismo.

2. Ciascuna Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da’ attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge:

a) adottando piani triennali di sviluppo turistico e relativi programmi annuali di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel territorio;

b) prevedendo la promozione dell’immagine unitaria della Regione in Italia ed all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali

c) fissando i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e vietando ai Comuni l’erogazione di contributi non rientranti nei criteri regionali;

d) curando il coordinamento della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale

 

3. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore turistico, affinche’ gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti delle strutture turistiche e turistico ricettive e le modalità per la realizzazione di interventi di riqualificazione sulle strutture esistenti;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche’ dell’arredo urbano, prevedendo comunque, la possibilità di derogare i limiti di edificabilità per la realizzazione di interventi innovativi e di qualità nelle strutture turistiche, con particolare riferimento a quelle connesse alla linea di costa ed ai siti sottoposti a vincolo paesaggistico e con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;

c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita’ di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita’ minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture turistiche, avendo riguardo alla condizione dei luoghi;

d) la correlazione dei procedimenti di natura edilizia inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’esercizio di attività turistiche, prevedendone la contestualita’;

e) la utilizzabilità a fini turistici di strutture abitative e di manufatti senza specifica destinazione urbanistico-edilizia;

f) le semplificazioni dei procedimenti urbanistico edilizi in presenza di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5.

4. Per l’emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi’, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del settore turistico.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adottare il piano urbanistico di settore con riferimento agli insediamenti turistici, la normativa urbanistico edilizia per la semplificazione degli interventi di recupero e ristrutturazione delle strutture esistenti ed il programma di intervento per l’incentivazione del settore e la valorizzazione della loro realtà territoriale, nonché il regolamento per le sponsorizzazioni.

6. I Comuni, quali titolari primari della valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, devono farsi parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed iniziative promozionali., elaborando Piani di settore e gli appositi regolamenti e promuovendo i sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e i sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5

7. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

8. I progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e dei sistemi turistico-commerciali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, devono perseguire, in particolare, le seguenti finalita’:

a) sostenere attivita’ e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita’ ad alta intensita’ di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista;

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita’ per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita’, di certificazione ecologica e di qualita’, e di club di prodotto, nonche’ alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero, coordinando l’immagine alla strategia nazionale.

 

Art. 15.
Procedimenti per l’insediamento di strutture turistiche

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una struttura turistica sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche’ quelle relative alle destinazioni d’uso;

c) l’ubicazione e la volumetria dell’esercizio

d) l’eventuale progetto di interventi edilizi da attuare

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nelle strutture turistiche è, in genere, consentito il consumo di alimenti a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione assistita, salvo che nella struttura si possa esercitare regolarmente la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le attivita’ ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche’ di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

Art. 16.
concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative e nautica da diporto

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente:

  1. i criteri direttivi comuni nel rilascio delle concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative

  2. i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita’ turistico-ricreative.

  3. gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dagli stabilimenti balneari nella stagione della balneazione e nel periodo di apertura con esercizio delle sole attività connesse.

  4. gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d’ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici.

2. I criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attivita’ turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili e dagli approdi marittimi

3. Gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese turistiche sono determinati, comunque, sentite le associazioni di categoria, i sindacati dei lavoratori e i titolari dei beni demaniali.

Art. 17.
Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi legati al turismo sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti.

2. Gli esercizi recettivi sono sempre aperti mentre gli altri tipi di attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente puo’ liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere, salvo apposite motivate deroghe

3. L’esercente e’ tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi legati al turismo non osservano la chiusura domenicale e festiva né mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attivita’ in orario notturno e tutte le necessarie deroghe alle limitazioni di cui al comma 2.

6. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua gli strumenti per garantire che gli addetti rispettino i limiti di legge nella prestazione dell’attività lavorativa e che i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare alle limitazioni orarie, non costituiscano occasione di incremento dell’utilizzo del lavoro stagionale, laddove la richiesta di deroga venga effettuata per tre anni consecutivi.

Art. 18.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta’ d’arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta’ d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano, comunque, liberamente gli orari di apertura e di chiusura.

2. Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta’ d’arte o le zone del territorio da sviluppare turisticamente, nelle quali applicare il regime di totale liberalizzazione dei periodi e degli orari di apertura, fatto salvo il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori.

Art. 19.
Pubblicita’ dei prezzi e chiarezza dell’offerta contrattuale

1. Nell’esercizio di tutte le attività turistiche, ai consumatori-utenti deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo dei prodotti offerti, mediante l’uso di cartelli, prestampati o con altre modalita’ idonee allo scopo.

2. Le condizioni e le clausole contrattuali, le prestazioni offerte e le garanzie fornite devono essere illustrate in modo chiaro ed inequivocabile, soprattutto in presenza di contratti atipici e misti.

Art. 20.

Aiuti e finanziamenti di progetti

1. E’ istituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, un Fondo unico per gli incentivi alle imprese turistiche, di seguito denominato Fondo, la cui dotazione finanziaria per l’anno 2008 è di 50 milioni di euro.

2. Le Regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui al comma 1 , definiscono le modalita’ e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ per la gestione dell’intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche, oltre i finanziamenti specifici previsti dal presente articolo, sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, cosi’ come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita’ ai criteri definiti dalla normativa vigente.

Art. 21
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 20 della presente legge, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.