DISEGNO DI LEGGE
D’iniziativa dei Senatori Milziade CAPRILI, Raffaele TECCE
Legge di riforma del sistema turistico nazionale
Art. 1.
Oggetto e finalita’
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La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarieta’ del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonche’ degli operatori e dei lavoratori del settore e sono improntati ai seguenti indirizzi:
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tutela la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta’ di impresa e la libera circolazione dei lavoratori;
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riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi
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tutela e valorizza i lavoratori del settore, con particolare riferimento alla salvaguardia delle attività turistiche stagionali
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favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale;
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tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
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sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico o rilevanti sul territorio ai fini dello sviluppo turistico , al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;
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promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali;
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tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti;
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valorizza e riconosce l’autonomia regionale in materia e il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
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sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
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promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
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promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali e coordinando ed indirizzando la promozione turistica delle realtà locali, in collegamento con le imprese operanti sul territorio e coordinando la promozione dell’immagine turistica territoriale con le finalita’ nazionali
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Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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Lo Stato e le Regioni, nell’esercizio coordinato delle proprie competenze, valorizzano il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica;
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L’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica può essere effettuato solo attraverso protocolli d’intesa, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri di colta in volta competenti, cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche’ l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’ promozionali svolte all’estero. Allo stesso Ministero competente spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea in materia di turismo.
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La normativa in materia di turismo è sempre adottata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori e le associazioni sindacali dei lavoratori del settore.
Art. 2.
Liberta’ di impresa e tutela del lavoro
1. L’attivita’ imprenditoriale nel settore turistico si fonda sul principio della liberta’ di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed e’ esercitata nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori del settore.
Art. 3.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente normativa:
a) per standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti si intendono i criteri di fondo per l’offerta di informazione ed accoglienza. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attivita’ dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalita’ di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
b) per imprese turistiche si intendono tutte le imprese del settore, in quanto il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attivita’ svolta;
2. Le norme della presente legge si applicano alle persone fisiche e giuridiche che esercitano professionalmente le attività turistiche.
Art. 4.
Tipologie di imprese turistiche
1. Tra le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore va effettuata la distinzione tra:
a) “turistiche ricettive“: tutte le imprese che gestiscono attivita’ ricettive ed attivita’ di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo ricettiva, con annessi servizi turistici ed attivita’ complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprieta’, campeggi e villaggi turistici, aree camper nonché altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attivita’ ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.
b) “turistiche non ricettive”: tutte le imprese turistiche non destinate essenzialmente all’accoglienza notturna degli ospiti , distinguibili in:
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Attivita’, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonche’ di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
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Attivita’ correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attivita’, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
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Attivita’ di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita’ di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Le agenzie di viaggio svolgono attivita’ di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche’ l’intermediazione del soggiorno all’interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.
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Sono altresi’ imprese turistiche quelle che esercitano attivita’ locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti.
c) “turistiche per connessione” sono tutte le attività che assumono carattere turistico se effettuate con specifico riferimento al settore turismo, ma potrebbero anche essere svolte ad altri fini, come, a titolo non tassativo:
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Attivita’ organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attivita’ operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilita’ delle persone, nell’applicazione di tecnologie innovative
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Attività organizzate e operanti nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, le botteghe storiche, la valorizzazione delle specialita’ artistiche ed artigianali del territorio.
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Attività di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici
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Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica
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Le imprese turistiche di montagna collegate alle attivita’ svolte per l’esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell’imprenditorialita’ turistica della montagna intesa nel suo complesso
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Le attività svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialita’ socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l’ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.
2. Per attivita’ turistiche non imprenditoriali si intendono le attivita’ di accoglienza non convenzionale ( es. bed and breakfast) e le attivita’ ricettive gestite senza scopo di lucro (campi boy scout, colonie etc.), esse sono rappresentate dalle attivita’ turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attivita’ non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificita’ del proprio territorio;
Art. 5.
ualità dei servizi turisticiQualità dei servizi turistici
1. Come standard minimi sui criteri e le modalita’ dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche si intende che, in termini generali e senza esclusione, le attivita’ ed i servizi turistici:
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devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilita’ e/o con limitate capacita’ motorie;
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devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilita’ ambientale;
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devono garantire l’applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro, creando le condizioni per superare il lavoro stagionale.
2. L’attività turistica riceve la qualifica di turismo sostenibile, laddove si concretino le seguenti condizioni:
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fare ottimo uso delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave nello sviluppo turistico, mantenendo essenziali processi ecologici e aiutando a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità.
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rispettare l’autenticità socio-culturale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale e i valori tradizionali e contribuire alla comprensione e alla tolleranza inter-culturale.
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Assicurare operazioni economiche a lungo-termine, procurare benefici socio-econiomici includendo un impiego stabile, opportunità di guadagno e servizi sociali alle comunità locali e contribuire ad alleviare la povertà
3. Le attività nel settore vengono ritenute professioni turistiche laddove, per esercitarle, risulti indispensabile il conseguimento di apposite qualifiche professionali.
Art. 6.
Interventi nel settore connotati da particolari requisiti qualitativi
1. Le iniziative e le attività che assicurino, attraverso innovazioni tecnologiche, adozione di misure di differenziazione delle attività, creazione di reti di servizi, la mancata utilizzazione di lavoro stagionale, acquisiscono posizioni di priorità in ogni misura di sostegno pubblico, sia di livello nazionale che di livello locale.
2. La destagionalizzazione consiste in tutte le misure adottate per allungare la stagione turistica, modificando la fisionomia dell’offerta turistica attraverso strutture non legate alla stagionalità (es. centri benessere, terme, sale convegni etc) o attraverso norme che consentono una maggiore flessibilità a strtture tipicamente stagionali (lidi balneari autorizzati all’apertura invernale con altre funzioni)
3. Il turismo congressuale è quello collegato a congressi, convention, viaggi incentive, workshop, convegni, tavole rotonde etc. considerati nel loro complesso eventi destagionalizzati e capaci di offrire un forte potenziale di sviluppo del settore.
4. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato o della tradizione locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
5. I sistemi turistico-commerciali sono programmi e progetti, di iniziativa pubblica o privata, caratterizzati da una precisa connessione tra attività turistiche e attività collegate al sistema distributivo o della somministrazione di alimenti e bevande
6. Le botteghe storiche sono quelle rientranti nella griglia di criteri regionali per identificare la storicità, la tradizione e la tipicità dei negozi, delle botteghe, dei mercati, delle trattorie, dei caffè, delle locande, negli Albi e Mappe delle botteghe e dei mercati storici e di tradizione ed oggetto di azioni e interventi di sostegno mirato.
7. Il turismo rurale comprende tutte le attività turistiche svolte in ambiente rurale e, perciò, contribuisce alla tutela e allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali svantaggiate, mentre l’agriturismo, anch’esso segmento del comparto del turismo rurale, e` caratterizzato dal legame inscindibile con l’attivita` agricola e la qualifica di imprenditore agricolo del gestore.
Art. 7.
Comitato per le politiche turistiche e compiti dell’ Agenzia Nazionale del Turismo
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero e’ istituito il Comitato per le Politiche Turistiche con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche e di indirizzo per l’attivita’ dell’Agenzia nazionale del turismo di cui al D.P.R. 06-04-2006, n. 207. Tale Comitato sostituisce il Comitato nazionale per il turismo di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80.
2. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’articolo 2 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: << Art.2. – 1.L’Agenzia:
a) cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonche’ la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni ed il coordinamento con la promozione italiana;
b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualita’ degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato per le politiche turistiche
c) svolge attivita’ di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche per attivita’ promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;
e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attivita’ produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all’estero, anche ai sensi dell’articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;
f) svolge le altre funzioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. L’Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato per le politiche turistiche. il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all’approvazione del Ministero competente, sentita, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nei piani di cui al comma precedente l’Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo, con particolare riferimento alle forme di turismo maggiormente meritevoli di tutela.>>
Art. 8.
Promozione dei diritti del turista
1. La Carta dei diritti del turista viene redatta dal Comitato per le Politiche Turistiche in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche’ le associazioni nazionali di tutela dei consumatori e viene varata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2. La Carta contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turistico.
Art. 9.
Conferenza nazionale del turismo
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo che e’ organizzata, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato per le politiche turistiche e l’Agenzia ENIT. Sono convocati di diritto per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunita’ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti di linee guida per lo sviluppo turistico. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 10.
Requisiti di accesso all’attivita’
1. L’attivita’ turistica ricettiva non professionale, in tutte le tipologie, puo’ essere esercitata senza iscrizione ad Albi e senza il possesso di particolari requisiti professionali.
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare , allorquando tali attività abbiano natura turistica, occorrono i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non possono esercitare attività nel settore turistico:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita’ o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
4. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e’ effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il divieto di esercizio dell’attivita’ turistica, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
6. In caso di societa’ il possesso dei requisiti di accesso alle attività è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’.
7. Le Regioni stabiliscono le modalità di formazione dei lavoratori del settore e le forme di tutela specifiche per gli stessi, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali.
8. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita’ in Italia, secondo il principio di reciprocita’, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche’ previo accertamento, per gli esercenti le attivita’ professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita’ di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita’ analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
Art. 11.
L’abilitazione all’esercizio delle professioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale. Le Regioni devono adottare criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.
2. Le regioni stabiliscono le modalita’ di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del turismo piu’ rappresentative e gli enti da queste costituiti.
3. Le Regioni stabiliscono le materie dei corsi con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita’. Possono altresi’ prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore turistico.
4. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi precedenti nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale.
5. Le regioni stabiliscono, per l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione, di agenzia ed assimilate, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell’Unione europea.
6. Sono fatte salve le abilitazioni gia’ conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 12.
Programmazione dello sviluppo turistico e delle attività turistiche
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ferma restando l’autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai rispettivi territori, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell’attivita’ economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell’Italia all’estero, anche attraverso il coordinamento delle iniziative regionali ne locali;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5, nonche’ dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell’attivita’ turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per l’integrazione e l’aggiornamento della Carta dei diritti del turista;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita’ economiche, in campo turistico, attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
Art. 13.
Osservatorio Nazionale del Turismo e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
1. L’articolo 9 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: <<Art.9.- 1. Presso la Presidenza del Comitato per le politiche turistiche è istituito l’Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita’ del sistema.
2. Con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’inteso con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti l’organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonche’ la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.
3. Dell’Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di cui al DPCM 22 ottobre 2007, oltre ai compiti ad esso già attribuiti dalla legislazione vigente, esercita:
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compiti di elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29.03.2001, n. 135;
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iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali;
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vigilanza sull’”Agenzia”, sul Club alpino italiano (CAI), sull’Automobile club d’Italia (ACI);
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assistenza alla domanda turistica;
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promozione degli investimenti turistici all’estero ed in Italia;
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riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all’esercizio delle attività professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari;
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relazioni istituzionali con l’Unione Europea e partecipazione alle fasi ascendente e discendente dell’elaborazione delle norme comunitarie;
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rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati Esteri nel settore di competenza.
5. Presso il Dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all’attività dello stesso Comitato.
6. Nell’ambito del Dipartimento ha sede l’Osservatorio Nazionale del Turismo.
Art. 14.
Criteri di programmazione regionale. Piani Urbanistici e regolamenti comunali.
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente normativa definiscono gli indirizzi generali per lo sviluppo turistico e per l’insediamento delle attivita’ turistiche, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) curare la promozione turistica del territorio Italia unitamente a quella delle loro realtà territoriali
a) favorire la realizzazione di una rete di strutture ricettive che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita’ del sistema e la qualita’ dei servizi da rendere;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse forme di turismo e delle diverse tipologie di strutture ricettive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti turistico ricettivi con particolare riguardo a fattori quali la mobilita’, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione turistica al fine della riqualificazione del tessuto urbano e degli ambiti territoriali di rispettiva competenza per conservare o ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del turismo;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici, anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete delle strutture turistico ricettive nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la realizzazione di progetti pubblici con il fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione della rete stessa;
f) favorire gli insediamenti turistici destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia’ operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta’ di prevedere a tal fine forme di incentivazione;
g) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entita’ e all’efficienza della rete ed ai flussi turistici, attraverso la costituzione di appositi Osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti coordinati dall’ Osservatorio nazionale del turismo.
2. Ciascuna Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da’ attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge:
a) adottando piani triennali di sviluppo turistico e relativi programmi annuali di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel territorio;
b) prevedendo la promozione dell’immagine unitaria della Regione in Italia ed all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali
c) fissando i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e vietando ai Comuni l’erogazione di contributi non rientranti nei criteri regionali;
d) curando il coordinamento della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale
3. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore turistico, affinche’ gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti delle strutture turistiche e turistico ricettive e le modalità per la realizzazione di interventi di riqualificazione sulle strutture esistenti;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche’ dell’arredo urbano, prevedendo comunque, la possibilità di derogare i limiti di edificabilità per la realizzazione di interventi innovativi e di qualità nelle strutture turistiche, con particolare riferimento a quelle connesse alla linea di costa ed ai siti sottoposti a vincolo paesaggistico e con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita’ di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita’ minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture turistiche, avendo riguardo alla condizione dei luoghi;
d) la correlazione dei procedimenti di natura edilizia inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’esercizio di attività turistiche, prevedendone la contestualita’;
e) la utilizzabilità a fini turistici di strutture abitative e di manufatti senza specifica destinazione urbanistico-edilizia;
f) le semplificazioni dei procedimenti urbanistico edilizi in presenza di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5.
4. Per l’emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi’, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del settore turistico.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adottare il piano urbanistico di settore con riferimento agli insediamenti turistici, la normativa urbanistico edilizia per la semplificazione degli interventi di recupero e ristrutturazione delle strutture esistenti ed il programma di intervento per l’incentivazione del settore e la valorizzazione della loro realtà territoriale, nonché il regolamento per le sponsorizzazioni.
6. I Comuni, quali titolari primari della valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, devono farsi parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed iniziative promozionali., elaborando Piani di settore e gli appositi regolamenti e promuovendo i sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e i sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5
7. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
8. I progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e dei sistemi turistico-commerciali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, devono perseguire, in particolare, le seguenti finalita’:
a) sostenere attivita’ e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita’ ad alta intensita’ di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista;
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita’ per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita’, di certificazione ecologica e di qualita’, e di club di prodotto, nonche’ alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero, coordinando l’immagine alla strategia nazionale.
Art. 15.
Procedimenti per l’insediamento di strutture turistiche
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una struttura turistica sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche’ quelle relative alle destinazioni d’uso;
c) l’ubicazione e la volumetria dell’esercizio
d) l’eventuale progetto di interventi edilizi da attuare
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nelle strutture turistiche è, in genere, consentito il consumo di alimenti a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione assistita, salvo che nella struttura si possa esercitare regolarmente la somministrazione di alimenti e bevande.
4. Le attivita’ ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche’ di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Art. 16.
concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative e nautica da diporto
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente:
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i criteri direttivi comuni nel rilascio delle concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative
-
i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita’ turistico-ricreative.
-
gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dagli stabilimenti balneari nella stagione della balneazione e nel periodo di apertura con esercizio delle sole attività connesse.
-
gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d’ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici.
2. I criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attivita’ turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili e dagli approdi marittimi
3. Gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese turistiche sono determinati, comunque, sentite le associazioni di categoria, i sindacati dei lavoratori e i titolari dei beni demaniali.
Art. 17.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi legati al turismo sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti.
2. Gli esercizi recettivi sono sempre aperti mentre gli altri tipi di attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente puo’ liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere, salvo apposite motivate deroghe
3. L’esercente e’ tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi legati al turismo non osservano la chiusura domenicale e festiva né mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attivita’ in orario notturno e tutte le necessarie deroghe alle limitazioni di cui al comma 2.
6. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua gli strumenti per garantire che gli addetti rispettino i limiti di legge nella prestazione dell’attività lavorativa e che i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare alle limitazioni orarie, non costituiscano occasione di incremento dell’utilizzo del lavoro stagionale, laddove la richiesta di deroga venga effettuata per tre anni consecutivi.
Art. 18.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta’ d’arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta’ d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano, comunque, liberamente gli orari di apertura e di chiusura.
2. Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta’ d’arte o le zone del territorio da sviluppare turisticamente, nelle quali applicare il regime di totale liberalizzazione dei periodi e degli orari di apertura, fatto salvo il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori.
Art. 19.
Pubblicita’ dei prezzi e chiarezza dell’offerta contrattuale
1. Nell’esercizio di tutte le attività turistiche, ai consumatori-utenti deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo dei prodotti offerti, mediante l’uso di cartelli, prestampati o con altre modalita’ idonee allo scopo.
2. Le condizioni e le clausole contrattuali, le prestazioni offerte e le garanzie fornite devono essere illustrate in modo chiaro ed inequivocabile, soprattutto in presenza di contratti atipici e misti.
Art. 20.
Aiuti e finanziamenti di progetti
1. E’ istituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, un Fondo unico per gli incentivi alle imprese turistiche, di seguito denominato Fondo, la cui dotazione finanziaria per l’anno 2008 è di 50 milioni di euro.
2. Le Regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui al comma 1 , definiscono le modalita’ e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ per la gestione dell’intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche, oltre i finanziamenti specifici previsti dal presente articolo, sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, cosi’ come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita’ ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Art. 21
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 20 della presente legge, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1.
Oggetto e finalita’
-
La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
-
I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarieta’ del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonche’ degli operatori e dei lavoratori del settore e sono improntati ai seguenti indirizzi:
-
tutela la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta’ di impresa e la libera circolazione dei lavoratori;
-
riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi
-
tutela e valorizza i lavoratori del settore, con particolare riferimento alla salvaguardia delle attività turistiche stagionali
-
favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale;
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tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
-
sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico o rilevanti sul territorio ai fini dello sviluppo turistico , al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;
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promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali;
-
tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti;
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valorizza e riconosce l’autonomia regionale in materia e il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
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sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
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promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
-
promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali e coordinando ed indirizzando la promozione turistica delle realtà locali, in collegamento con le imprese operanti sul territorio e coordinando la promozione dell’immagine turistica territoriale con le finalita’ nazionali
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Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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Lo Stato e le Regioni, nell’esercizio coordinato delle proprie competenze, valorizzano il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica;
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L’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica può essere effettuato solo attraverso protocolli d’intesa, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
-
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri di colta in volta competenti, cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche’ l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’ promozionali svolte all’estero. Allo stesso Ministero competente spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea in materia di turismo.
-
La normativa in materia di turismo è sempre adottata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori e le associazioni sindacali dei lavoratori del settore.
Art. 2.
Liberta’ di impresa e tutela del lavoro
1. L’attivita’ imprenditoriale nel settore turistico si fonda sul principio della liberta’ di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed e’ esercitata nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori del settore.
Art. 3.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente normativa:
a) per standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti si intendono i criteri di fondo per l’offerta di informazione ed accoglienza. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attivita’ dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalita’ di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
b) per imprese turistiche si intendono tutte le imprese del settore, in quanto il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attivita’ svolta;
2. Le norme della presente legge si applicano alle persone fisiche e giuridiche che esercitano professionalmente le attività turistiche.
Art. 4.
Tipologie di imprese turistiche
1. Tra le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore va effettuata la distinzione tra:
a) “turistiche ricettive“: tutte le imprese che gestiscono attivita’ ricettive ed attivita’ di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo ricettiva, con annessi servizi turistici ed attivita’ complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprieta’, campeggi e villaggi turistici, aree camper nonché altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attivita’ ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.
b) “turistiche non ricettive”: tutte le imprese turistiche non destinate essenzialmente all’accoglienza notturna degli ospiti , distinguibili in:
-
-
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Attivita’, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonche’ di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
-
Attivita’ correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attivita’, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
-
Attivita’ di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita’ di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Le agenzie di viaggio svolgono attivita’ di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche’ l’intermediazione del soggiorno all’interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.
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Sono altresi’ imprese turistiche quelle che esercitano attivita’ locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti.
c) “turistiche per connessione” sono tutte le attività che assumono carattere turistico se effettuate con specifico riferimento al settore turismo, ma potrebbero anche essere svolte ad altri fini, come, a titolo non tassativo:
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Attivita’ organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attivita’ operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilita’ delle persone, nell’applicazione di tecnologie innovative
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Attività organizzate e operanti nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, le botteghe storiche, la valorizzazione delle specialita’ artistiche ed artigianali del territorio.
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Attività di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici
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Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica
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Le imprese turistiche di montagna collegate alle attivita’ svolte per l’esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell’imprenditorialita’ turistica della montagna intesa nel suo complesso
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Le attività svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialita’ socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l’ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.
2. Per attivita’ turistiche non imprenditoriali si intendono le attivita’ di accoglienza non convenzionale ( es. bed and breakfast) e le attivita’ ricettive gestite senza scopo di lucro (campi boy scout, colonie etc.), esse sono rappresentate dalle attivita’ turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attivita’ non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificita’ del proprio territorio;
Art. 5.
ualità dei servizi turisticiQualità dei servizi turistici
1. Come standard minimi sui criteri e le modalita’ dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche si intende che, in termini generali e senza esclusione, le attivita’ ed i servizi turistici:
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devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilita’ e/o con limitate capacita’ motorie;
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devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilita’ ambientale;
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devono garantire l’applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro, creando le condizioni per superare il lavoro stagionale.
2. L’attività turistica riceve la qualifica di turismo sostenibile, laddove si concretino le seguenti condizioni:
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fare ottimo uso delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave nello sviluppo turistico, mantenendo essenziali processi ecologici e aiutando a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità.
-
rispettare l’autenticità socio-culturale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale e i valori tradizionali e contribuire alla comprensione e alla tolleranza inter-culturale.
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Assicurare operazioni economiche a lungo-termine, procurare benefici socio-econiomici includendo un impiego stabile, opportunità di guadagno e servizi sociali alle comunità locali e contribuire ad alleviare la povertà
3. Le attività nel settore vengono ritenute professioni turistiche laddove, per esercitarle, risulti indispensabile il conseguimento di apposite qualifiche professionali.
Art. 6.
Interventi nel settore connotati da particolari requisiti qualitativi
1. Le iniziative e le attività che assicurino, attraverso innovazioni tecnologiche, adozione di misure di differenziazione delle attività, creazione di reti di servizi, la mancata utilizzazione di lavoro stagionale, acquisiscono posizioni di priorità in ogni misura di sostegno pubblico, sia di livello nazionale che di livello locale.
2. La destagionalizzazione consiste in tutte le misure adottate per allungare la stagione turistica, modificando la fisionomia dell’offerta turistica attraverso strutture non legate alla stagionalità (es. centri benessere, terme, sale convegni etc) o attraverso norme che consentono una maggiore flessibilità a strtture tipicamente stagionali (lidi balneari autorizzati all’apertura invernale con altre funzioni)
3. Il turismo congressuale è quello collegato a congressi, convention, viaggi incentive, workshop, convegni, tavole rotonde etc. considerati nel loro complesso eventi destagionalizzati e capaci di offrire un forte potenziale di sviluppo del settore.
4. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato o della tradizione locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
5. I sistemi turistico-commerciali sono programmi e progetti, di iniziativa pubblica o privata, caratterizzati da una precisa connessione tra attività turistiche e attività collegate al sistema distributivo o della somministrazione di alimenti e bevande
6. Le botteghe storiche sono quelle rientranti nella griglia di criteri regionali per identificare la storicità, la tradizione e la tipicità dei negozi, delle botteghe, dei mercati, delle trattorie, dei caffè, delle locande, negli Albi e Mappe delle botteghe e dei mercati storici e di tradizione ed oggetto di azioni e interventi di sostegno mirato.
7. Il turismo rurale comprende tutte le attività turistiche svolte in ambiente rurale e, perciò, contribuisce alla tutela e allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali svantaggiate, mentre l’agriturismo, anch’esso segmento del comparto del turismo rurale, e` caratterizzato dal legame inscindibile con l’attivita` agricola e la qualifica di imprenditore agricolo del gestore.
Art. 7.
Comitato per le politiche turistiche e compiti dell’ Agenzia Nazionale del Turismo
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero e’ istituito il Comitato per le Politiche Turistiche con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche e di indirizzo per l’attivita’ dell’Agenzia nazionale del turismo di cui al D.P.R. 06-04-2006, n. 207. Tale Comitato sostituisce il Comitato nazionale per il turismo di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80.
2. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’articolo 2 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: << Art.2. – 1.L’Agenzia:
a) cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonche’ la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni ed il coordinamento con la promozione italiana;
b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualita’ degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato per le politiche turistiche
c) svolge attivita’ di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche per attivita’ promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;
e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attivita’ produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all’estero, anche ai sensi dell’articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;
f) svolge le altre funzioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. L’Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato per le politiche turistiche. il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all’approvazione del Ministero competente, sentita, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nei piani di cui al comma precedente l’Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo, con particolare riferimento alle forme di turismo maggiormente meritevoli di tutela.>>
Art. 8.
Promozione dei diritti del turista
1. La Carta dei diritti del turista viene redatta dal Comitato per le Politiche Turistiche in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche’ le associazioni nazionali di tutela dei consumatori e viene varata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2. La Carta contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turistico.
Art. 9.
Conferenza nazionale del turismo
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo che e’ organizzata, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato per le politiche turistiche e l’Agenzia ENIT. Sono convocati di diritto per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunita’ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti di linee guida per lo sviluppo turistico. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 10.
Requisiti di accesso all’attivita’
1. L’attivita’ turistica ricettiva non professionale, in tutte le tipologie, puo’ essere esercitata senza iscrizione ad Albi e senza il possesso di particolari requisiti professionali.
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare , allorquando tali attività abbiano natura turistica, occorrono i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non possono esercitare attività nel settore turistico:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita’ o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
4. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e’ effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il divieto di esercizio dell’attivita’ turistica, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
6. In caso di societa’ il possesso dei requisiti di accesso alle attività è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’.
7. Le Regioni stabiliscono le modalità di formazione dei lavoratori del settore e le forme di tutela specifiche per gli stessi, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali.
8. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita’ in Italia, secondo il principio di reciprocita’, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche’ previo accertamento, per gli esercenti le attivita’ professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita’ di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita’ analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
Art. 11.
L’abilitazione all’esercizio delle professioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale. Le Regioni devono adottare criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.
2. Le regioni stabiliscono le modalita’ di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del turismo piu’ rappresentative e gli enti da queste costituiti.
3. Le Regioni stabiliscono le materie dei corsi con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita’. Possono altresi’ prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore turistico.
4. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi precedenti nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale.
5. Le regioni stabiliscono, per l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione, di agenzia ed assimilate, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell’Unione europea.
6. Sono fatte salve le abilitazioni gia’ conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 12.
Programmazione dello sviluppo turistico e delle attività turistiche
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ferma restando l’autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai rispettivi territori, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell’attivita’ economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell’Italia all’estero, anche attraverso il coordinamento delle iniziative regionali ne locali;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5, nonche’ dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell’attivita’ turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per l’integrazione e l’aggiornamento della Carta dei diritti del turista;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita’ economiche, in campo turistico, attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
Art. 13.
Osservatorio Nazionale del Turismo e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
1. L’articolo 9 del DPR 6 aprile 2006, n.207, è sostituito dal seguente: <<Art.9.- 1. Presso la Presidenza del Comitato per le politiche turistiche è istituito l’Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita’ del sistema.
2. Con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’inteso con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti l’organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonche’ la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.
3. Dell’Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di cui al DPCM 22 ottobre 2007, oltre ai compiti ad esso già attribuiti dalla legislazione vigente, esercita:
-
compiti di elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29.03.2001, n. 135;
-
iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali;
-
vigilanza sull’”Agenzia”, sul Club alpino italiano (CAI), sull’Automobile club d’Italia (ACI);
-
assistenza alla domanda turistica;
-
promozione degli investimenti turistici all’estero ed in Italia;
-
riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all’esercizio delle attività professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari;
-
relazioni istituzionali con l’Unione Europea e partecipazione alle fasi ascendente e discendente dell’elaborazione delle norme comunitarie;
-
rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati Esteri nel settore di competenza.
5. Presso il Dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all’attività dello stesso Comitato.
6. Nell’ambito del Dipartimento ha sede l’Osservatorio Nazionale del Turismo.
Art. 14.
Criteri di programmazione regionale. Piani Urbanistici e regolamenti comunali.
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente normativa definiscono gli indirizzi generali per lo sviluppo turistico e per l’insediamento delle attivita’ turistiche, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) curare la promozione turistica del territorio Italia unitamente a quella delle loro realtà territoriali
a) favorire la realizzazione di una rete di strutture ricettive che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita’ del sistema e la qualita’ dei servizi da rendere;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse forme di turismo e delle diverse tipologie di strutture ricettive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti turistico ricettivi con particolare riguardo a fattori quali la mobilita’, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione turistica al fine della riqualificazione del tessuto urbano e degli ambiti territoriali di rispettiva competenza per conservare o ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del turismo;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici, anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete delle strutture turistico ricettive nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la realizzazione di progetti pubblici con il fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione della rete stessa;
f) favorire gli insediamenti turistici destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia’ operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta’ di prevedere a tal fine forme di incentivazione;
g) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entita’ e all’efficienza della rete ed ai flussi turistici, attraverso la costituzione di appositi Osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti coordinati dall’ Osservatorio nazionale del turismo.
2. Ciascuna Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da’ attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge:
a) adottando piani triennali di sviluppo turistico e relativi programmi annuali di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel territorio;
b) prevedendo la promozione dell’immagine unitaria della Regione in Italia ed all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali
c) fissando i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e vietando ai Comuni l’erogazione di contributi non rientranti nei criteri regionali;
d) curando il coordinamento della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale
3. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore turistico, affinche’ gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti delle strutture turistiche e turistico ricettive e le modalità per la realizzazione di interventi di riqualificazione sulle strutture esistenti;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche’ dell’arredo urbano, prevedendo comunque, la possibilità di derogare i limiti di edificabilità per la realizzazione di interventi innovativi e di qualità nelle strutture turistiche, con particolare riferimento a quelle connesse alla linea di costa ed ai siti sottoposti a vincolo paesaggistico e con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita’ di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita’ minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture turistiche, avendo riguardo alla condizione dei luoghi;
d) la correlazione dei procedimenti di natura edilizia inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’esercizio di attività turistiche, prevedendone la contestualita’;
e) la utilizzabilità a fini turistici di strutture abitative e di manufatti senza specifica destinazione urbanistico-edilizia;
f) le semplificazioni dei procedimenti urbanistico edilizi in presenza di sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e di sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5.
4. Per l’emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi’, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del settore turistico.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adottare il piano urbanistico di settore con riferimento agli insediamenti turistici, la normativa urbanistico edilizia per la semplificazione degli interventi di recupero e ristrutturazione delle strutture esistenti ed il programma di intervento per l’incentivazione del settore e la valorizzazione della loro realtà territoriale, nonché il regolamento per le sponsorizzazioni.
6. I Comuni, quali titolari primari della valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, devono farsi parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed iniziative promozionali., elaborando Piani di settore e gli appositi regolamenti e promuovendo i sistemi turistici locali come definiti dall’art 6 comma 4, e i sistemi turistico commerciali di cui al medesimo articolo, comma 5
7. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
8. I progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e dei sistemi turistico-commerciali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, devono perseguire, in particolare, le seguenti finalita’:
a) sostenere attivita’ e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita’ ad alta intensita’ di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista;
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita’ per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita’, di certificazione ecologica e di qualita’, e di club di prodotto, nonche’ alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero, coordinando l’immagine alla strategia nazionale.
Art. 15.
Procedimenti per l’insediamento di strutture turistiche
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una struttura turistica sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche’ quelle relative alle destinazioni d’uso;
c) l’ubicazione e la volumetria dell’esercizio
d) l’eventuale progetto di interventi edilizi da attuare
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nelle strutture turistiche è, in genere, consentito il consumo di alimenti a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione assistita, salvo che nella struttura si possa esercitare regolarmente la somministrazione di alimenti e bevande.
4. Le attivita’ ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche’ di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Art. 16.
concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative e nautica da diporto
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente:
-
i criteri direttivi comuni nel rilascio delle concessioni demaniali per attivita’ turistico-ricreative
-
i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita’ turistico-ricreative.
-
gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dagli stabilimenti balneari nella stagione della balneazione e nel periodo di apertura con esercizio delle sole attività connesse.
-
gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d’ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici.
2. I criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attivita’ turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili e dagli approdi marittimi
3. Gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese turistiche sono determinati, comunque, sentite le associazioni di categoria, i sindacati dei lavoratori e i titolari dei beni demaniali.
Art. 17.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi legati al turismo sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti.
2. Gli esercizi recettivi sono sempre aperti mentre gli altri tipi di attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente puo’ liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere, salvo apposite motivate deroghe
3. L’esercente e’ tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi legati al turismo non osservano la chiusura domenicale e festiva né mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attivita’ in orario notturno e tutte le necessarie deroghe alle limitazioni di cui al comma 2.
6. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua gli strumenti per garantire che gli addetti rispettino i limiti di legge nella prestazione dell’attività lavorativa e che i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare alle limitazioni orarie, non costituiscano occasione di incremento dell’utilizzo del lavoro stagionale, laddove la richiesta di deroga venga effettuata per tre anni consecutivi.
Art. 18.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta’ d’arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta’ d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano, comunque, liberamente gli orari di apertura e di chiusura.
2. Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta’ d’arte o le zone del territorio da sviluppare turisticamente, nelle quali applicare il regime di totale liberalizzazione dei periodi e degli orari di apertura, fatto salvo il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori.
Art. 19.
Pubblicita’ dei prezzi e chiarezza dell’offerta contrattuale
1. Nell’esercizio di tutte le attività turistiche, ai consumatori-utenti deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo dei prodotti offerti, mediante l’uso di cartelli, prestampati o con altre modalita’ idonee allo scopo.
2. Le condizioni e le clausole contrattuali, le prestazioni offerte e le garanzie fornite devono essere illustrate in modo chiaro ed inequivocabile, soprattutto in presenza di contratti atipici e misti.
Art. 20.
Aiuti e finanziamenti di progetti
1. E’ istituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, un Fondo unico per gli incentivi alle imprese turistiche, di seguito denominato Fondo, la cui dotazione finanziaria per l’anno 2008 è di 50 milioni di euro.
2. Le Regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui al comma 1 , definiscono le modalita’ e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ per la gestione dell’intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche, oltre i finanziamenti specifici previsti dal presente articolo, sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, cosi’ come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita’ ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Art. 21
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 20 della presente legge, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.